Court corrects material error in previous order regarding attorney fee allocation and confirms dismissal of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation corrected a material error in its prior order by adding the required allocation of attorney fees to the state attorney. The appellant, Mario Di Mauro, had previously lost his appeal against the tax agency's self-help measure. The court ruled that the previous decision lacked the specific provision for fee distribution, necessitating a correction rather than a new substantive ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 288, second comma, ultimo inciso cod. proc. civ.; Art. 196-quinquies, comma quinto del codice di procedura civile: A prior judgment containing a material omission regarding the allocation of attorney fees must be corrected to ensure the complete and legally compliant disposition of the case.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14875/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 15/07/2025 nel procedimento tra le parti DI MAURO MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO PISTILLI unitamente all’avvocato STEFANIA REHO, con domicilio in Roma, alla via Nazario Sauro, n. 16. -giàricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 -giàcontroricorrente- nonché contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA -già intimato- relativamente all’ordinanza dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 17637/2025 depositata il 30/06/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI. PREMESSO Che con la pronuncia indicata in epigrafe, questa Corte - decidendo sul ricorso-per mero errore materiale ha omesso di indicarela distrazione delle spese a favore dell’Avvocato Pistilli, qualificatosi antistatario; P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 17637/2025, pubblicata il 30/06/2025, sia sostituito dal seguente così corretto: “dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto da Mario Di Mauro, per effetto del provvedimento di autotutela emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Compensa le spese di lite dei gradi di merito del giudizio e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità e le liquida in complessivi €. 1.400,00 per onorari , €.200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, ed accessori come per legge , con distrazione a favore dell’avvocato Pistilli, qualificatosi antistatario. Così deciso in Roma, il 20.6.2025. Il Presidente Michele Cataldi”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288,secondo comma, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma quinto del codice di procedura civile.
Così deciso in Roma, ne