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Ordinanza — n. 34810/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34810/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34810/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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S.p.A.”), con sede in Firenze, a norma dell'art. 1, comma 1, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, nel procedimento iscritto al n. 21115/2014 R.G.dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione; RICORRENTE CONTRO “ASSOCIAZIONE COOPERATIVA MURATORI E AFFINI RAVENNA ACMAR Soc.Coop. p.A.”, con sede in Ravenna, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore; INTIMATA Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO TOSAP COSAP ACCERTAMENTO CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE OMESSA DISTRAZIONE per la correzione di errore materiale nella sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 2 ottobre 2019, n. 24541; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2025 dal Dott.

Regesto Legislator

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art. 93 cod. proc. civ, art. 391 - bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 34810/2025 — snciv · Corte di Cassazione: I nvero, i n caso di omessa pronuncia sull'istanza didistrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. Trib., 20 ottobre 2023, n. 29235; Cass., Sez. Trib.,26 giugno 2024, n. 17650). Néosta a tale legittimazione la sopravvenuta estinzione ex lege della società rappresentata dal difensore, stante l’ultrattività della procura conferitagli per l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 93 cod. proc. civ.

Parole chiave

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restituzione dei sussidi statali restituzione delle indennità di disoccupazione recupero delle spese esecutive sospensione della riscossione fiscale condono delle spese procedurali detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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art. 93 cod. proc. civ
Néosta a tale legittimazione la sopravvenuta estinzione ex lege della società rappresentata dal difensore, stante l’ultrattività della procura conferitagli per l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 93 cod. proc. civ.
art. 391 - bis cod. proc. civ
Non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis cod. proc. civ.
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Testo completo

S.p.A.”), con sede in Firenze, a norma dell'art. 1, comma 1, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, nel procedimento iscritto al n. 21115/2014 R.G.dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione; RICORRENTE CONTRO “ASSOCIAZIONE COOPERATIVA MURATORI E AFFINI RAVENNA ACMAR Soc.Coop. p.A.”, con sede in Ravenna, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore; INTIMATA Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO TOSAP COSAP ACCERTAMENTO CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE OMESSA DISTRAZIONE per la correzione di errore materiale nella sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 2 ottobre 2019, n. 24541; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2025 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; FATTI DI CAUSA 1. A l l’esito del giudizio promosso da ll ’ “ ASSOCIAZIONE COOPERATIVA MURATORI E AFFINI RAVENNA ACMAR Soc. Coop. p.A.”nei confronti del Comune di Milano e dell’“Equitalia Centro S.p.A.” (già “Equitalia Romagna S.p.A.”) per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di Appello di Milano il 29 maggio 2014, n. 2000/2014 (procedimento iscritto al n. 21115/2014 R.G.), l a sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 2 ottobre 2019, n. 24541, ha rigettato il ricorso ed ha condannato l’“ASSOCIAZIONE COOPERATIVA MURATORI E AFFINI RAVENNA ACMAR Soc.

Coop. p.A.” alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell’“Equitalia Centro S.p.A.” nella misura di € 3.700,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% ead altri accessori di legge ;

2. Il difensore dell’“ Equitalia Centro S.p.A .” ha chiesto la correzione della predetta sentenza p er l’omessa distrazione delle spese giudiziali in suo favore, nonostante la richiesta fattane nel controricorso ( alla pagina 8, ove si legge: « (…) CHIEDE che l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento della sentenza impugnata, Voglia: - dichiarare che Equitalia Centro Spa nulla deve a titolo di restituzione di somme e/o rimborso spese di giudizio in favore dell’Associazione Cooperativa Muratori Affini Ravenna A.C.M.A.R., Soc. coop. p.a; - dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso per Cassazione promosso dall’Associazione Cooperativa Muratori Affini Ravenna A.C.M.A.R., Soc. coop. p.a., avverso la sentenza n. 2000/2014 della Corte d’Appello di Milano, Sezione I Civile, pronunciata il 07.05.2014, depositata il 29.05.2014, mai notificata, poiché infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario»). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso può trovare accoglimento;

2. I nvero, i n caso di omessa pronuncia sull'istanza didistrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 24 febbraio 2016, n. 3566; Cass., Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31033; Cass., Sez. 6^-Lav., 18 novembre 2021, n. 35202; Cass., Sez. Trib., 20 ottobre 2023, n. 29235; Cass., Sez. Trib.,26 giugno 2024, n. 17650). Néosta a tale legittimazione la sopravvenuta estinzione ex lege della società rappresentata dal difensore, stante l’ultrattività della procura conferitagli per l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 93 cod. proc. civ.

Si rammenta, poi, che il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte Suprema di Cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese giudiziali non deve esserenotificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex artt. 287 ss. cod. proc. civ., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura(Cass., Sez.

Lav., 31 maggio 2023, n. 15302).

3. N ella specie, si desume che la Corte ha pronunziato la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa, omettendo di disporne la distrazione a favore del difensore di quest’ultima, che ne aveva fatto richiesta nelcontroricorso.

4. Pertanto, si dispone che il dispositivo della predetta sentenza sia integrato con la statuizione di distrazione delle spese giudiziali in favore del difensore antistatario del controricorrente, aggiungendo, dopo le parole « Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida: in favore del Comune, in euro 2.800,00, oltre accessori di legge e spese forfetarie, in favore di Equitalia, in euro 3.700,00 oltre accessori di legge e spese forfetarie»,la locuzione «, da distrarsi per quest’ultima in favore del difensore antistatario, Avv. Fiorenza Solaini da Ravenna, per dichiarato anticipo».

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché il procedimento di correzione ex art. 391 - bis cod. proc. civ. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ultima: Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n. 5079). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione del l a sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 2 ottobre 2019, n. 24541, mediante l’aggiunta nel dispositivo, dopo le parole «Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida: in favore del Comune, in euro 2.800,00, oltre accessori di legge e spese forfetarie, in favore di Equitalia, in euro 3.700,00 oltre accessori di legge e spese forfetarie», della locuzione «,da distrarsi per quest’ultima in favore del difensore antistatario, Avv.

Fiorenza Solaini da Ravenna, per dichiarato anticipo»;dispone, altresì , che tale correzione sia annotata , a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta sentenza. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025. LAPRESIDENTE Dott. A NGELO ATTEO OCCI