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Ordinanza — n. 34806/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects a prior ruling to add attorney fee deduction for a defense lawyer who advanced costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34806/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a correction of a material error in a previous judgment regarding the deduction of attorney fees. The defense lawyer for Riscossione Sicilia had advanced costs but was omitted from the fee distribution in the original order. The court ruled that the material error procedure under the Civil Procedure Code is the correct remedy for this omission, allowing the immediate addition of the deduction clause without a full retrial.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: In the absence of legislative provision, the material error procedure is the exclusive remedy for omitting the deduction of defense costs, ensuring rapid execution and respecting the principle of reasonable duration.

Parole chiave

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material error correction attorney fee deduction defense costs advanced Cassation procedure omission of costs correzione di errore materiale errore contabile risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Si tratta di procedimento di correzione di errore materiale aperto di ufficio a seguito di segnalazione della parte interessata (art. 391-bis, primo comma, c.p.c.); la natura officiosa del procedimento assorbe ogni ulteriore questione sull’ammissibilità della istanza.
Art. 287 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
Art. 96 c.p.c.
a) a favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidavain euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; nonché di euro 3.500,00 ex art. 96, terzo comma, cod.
d.lgs. n. 149/2022
All’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art.
art. 391-bis cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Si tratta di procedimento di correzione di errore materiale aperto di ufficio a seguito di segnalazione della parte interessata (art. 391-bis, primo comma, c.p.c.); la natura officiosa del procedimento assorbe ogni ulteriore questione sull’ammissibilità della istanza.
art. 380-bis cod. proc. civ
149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 16037/2010
Questa Corte (Cass., Sez. U., n. 16037/2010; conf.
Cass. n. 12962/2012
Cass. S.U. n. 29432/2024
Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente e comunque non essendosi opposta la controparte (Cass. S.U. n. 29432/2024).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZADI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso iscritto al n. 17571/2025 R.G. relativo al giudizio proposto COMPUNET S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Gianmarco Abbadessa - r icorrent e – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; –controricorrente– nonché RISCOSSIONE SICILIA, con l’avv. Debora Maria Pettinato; - controricorrente - per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 5000/2025 della Corte di cassazione depositata in data 26/02/2025;

Correzione errore materiale udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025dal consigliere Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza n. 5000/2025 depositata in data 26/02/2025 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Compunet s.p.a. nei confronti della sentenza n. 4976/06/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia,sezione staccata di Catania, depositata il 6/08/2019, contro Agenzia delle entrate e Riscossione Sicilia s.p.a.; condannava la ricorrente al pagamento:

a) a favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidavain euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; nonché di euro 3.500,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.;

b) di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. In motivazione era precisata l’inammissibilità della memoria depositata nel nome di Agenzia delle entrate-Riscossione, senza nuova procura, laddove parte originaria del giudizio era Riscossione Sicilia s.p.a.

2. Con istanza del 28/07/2025 l’Agenzia delle entrate Riscossione, subentrata a Riscossione Sicilia s.p.a., ha segnalato l’omessa distrazione delle spese in favore del difensore. La Presidente titolare della Sezione tributaria ha disposto l’apertura di ufficio del procedimento per la correzione di errore materiale con attribuzione di nuovo e autonomo numero di registro d’iscrizioneed è stata fissata l’adunanza cameraledel 12/12/2025, per la quale l’istante ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Si tratta di procedimento di correzione di errore materiale aperto di ufficio a seguito di segnalazione della parte interessata (art. 391-bis, primo comma, c.p.c.); la natura officiosa del procedimento assorbe ogni ulteriore questione sull’ammissibilità della istanza.

2. Questa Corte (Cass., Sez. U., n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese,consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

3. All’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.; il decreto di fissazione risulta comunicato alle parti.

4. Il Collegio osserva che nel controricorso l’avv. Debora Maria Pettinato, difensore di Riscossione Sicilia s.p.a., avev a chiesto «la refusione delle spese e dei compensi del giudizio da voler distrarre in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non ancora ricevuto i secondi». Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel senso indicato, dal momento che la sentenza manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità.

5. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente e comunque non essendosi opposta la controparte (Cass. S.U. n. 29432/2024). P.Q.M dispone che nel dispositivo dell’ordinanzadi questa Corte n. 5000/2025 depositata in data 26/02/2025, alla pagina 9, dopo le parole «96, terzo comma, cod. proc. civ. » sia da intendere aggiunta la locuzione «con distrazione in favore dell’avv. Debora Maria Pettinato, per Riscossione Sicilia s.p.a.». Manda alla cancelleria per l’annotazione della presen