Italian Supreme Court orders correction of a Supreme Court order regarding attorney fee distribution error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous Supreme Court order concerning the allocation of litigation costs. The original order incorrectly stated that fees were to be paid to the opposing party rather than the attorney who had requested their distribution. The court ruled that the error was substantive and mandated a correction to reflect the attorney's entitlement as originally intended.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: A material error in a Supreme Court order regarding the distribution of fees to an attorney, when the attorney was the original applicant, must be corrected to reflect the true intent of the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento tra le parti AVVOCATO VITTORIO SELLITTI, quale procuratore e difensore, giusta procura in atti, di Pasquale Migliaccio, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MELILLO; -intimato- relativamente alla ordinanza di Corte Suprema di Cassazione n. 19430/2024,depositata il 15 luglio 2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso.
FATTI DI CAUSA 1. -Con ordinanza n. 19430/2024 resa in data 15 luglio 2024 , all’esito del giudizio iscritto al n . 23518/2016 , la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. - incorporante Equitalia Nord s.p.a., Equitalia Centro s.p.a., Equitalia Sud s.p.a. - avverso la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale della Campania , n. 2588/47/2016, depositata in data 16 marzo 2016. Con detta ordinanza la Corte ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.
La Corte ha disposto la condanna al pagamento delle spese in favore del controricorrente Pasquale Migliaccio piuttosto che in favore del difensore, come da richiesta di attribuzione effettuata con la memoria ex art. 380bis 1 c.p.c. Con ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsila correzione materiale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – In via preliminare va ribadito che il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura ( Cass. n. 15302/2023). 2. -Il ricorso è fondato.
Nella ordinanza n. 19430 depositata il 15 luglio 2024 è stat a disposta la condanna al pagamento delle spese in favore del controricorrente Pasquale Migliaccio. In realtà, come si evince dalla memoria illustrativa ex art. 380 bis 1 c.p.c. , era stata richiesta la distrazione in favore del difensore. 3. -Va pertanto disposta, in conformità alla giurisprudenza di questa S.C. (Cass. S.U. n. 31033/2019 ), la correzione dell'errore materiale ai sensi dell’art. 391-bisc.p.c., sostituendo alla pagina n. 7la locuzione "in favore del controricorrente" con la seguente " in favore dell'avvocato dichiaratosi distrattario" nell’ordinanza n. 19430 depositata il 15.7.2024 R.G. n. 23518/2016.
P.Q.M La Corte dispone la correzione dell'errore materiale ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., sostituendo alla pagina n. 7 la locuzione "in favore del controricorrente" con la seguente "in favore dell'avvocato dichiaratosi distrattario" nell’ordinanza n. 19430 , depositata il 15 luglio 2024 R.G. n. 23518/2016. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c. Così deciso in Roma, nella camera di con