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Ordinanza — n. 34776/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34776/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34776/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento per la correzione dell’errore materiale tra le parti rubricato a ricorsi riuniti nn. 8241/2025 e 10946/2025: MORONGIU DAVID, con l’avv. SAMBATARO DELFO MARIA (SMBDFM71P03C351Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -intimato- relativamente alla ordinanza n. 9873/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA depositata il 15/04/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. L'Avv. Sambataro, quale difensore di David Marongiu, con riferimento alla ordinanza in epigrafe indicata, ha domandato la correzione dell’errore materiale del dispositivo mediante addizione, nei termini che seguono:

Regesto Legislator

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art. 93 c.p; Ordinanza — n. 34776/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Nello specifico, la difesa ha chiesto di disporre la correzione neitermini indicati in ricorso, cioè aggiungendo al dispositivo, dopo la condanna al pagamento delle spese di lite: “…da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell’Avv. Salvatore Carrisi per il primo e secondo grado di giudizio e per il giudizio di legittimità in favore dell’Avv. Sambataro Delfo Maria”.

Parole chiave

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spese di difesa recupero dei costi accollo delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato anticipi delle spese dispensa dal versamento delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 93 c.p
5177/2023, che nel P.Q.M difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.) e per il giudizio di legittimità in favore dell’Avv.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento per la correzione dell’errore materiale tra le parti rubricato a ricorsi riuniti nn. 8241/2025 e 10946/2025: MORONGIU DAVID, con l’avv. SAMBATARO DELFO MARIA (SMBDFM71P03C351Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -intimato- relativamente alla ordinanza n. 9873/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA depositata il 15/04/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. L'Avv. Sambataro, quale difensore di David Marongiu, con riferimento alla ordinanza in epigrafe indicata, ha domandato la correzione dell’errore materiale del dispositivo mediante addizione, nei termini che seguono:

“Che l’ILL.MO Collegio adito aggiunga nella parte in cui si dispone: “La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la parte intimata alle spese di giudizio, che liquida: per il giudizio di primo grado in € 1.225,00 oltre contributo unificato e accessori di legge; per il secondo grado in € 1.385,00 oltre contributo unificato e accessori di legge; per il giudizio di legittimità in € 950,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge.” “…da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell’Avv.

Salvatore Carrisi per il primo e secondo grado di giudizio (cfr. anche sentenza impugnata della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 5177/2023, che nel P.Q.M difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.) e per il giudizio di legittimità in favore dell’Avv. Sambataro Delfo Maria, in quanto quest’ultimo si è dichiarato procuratore antistatario e nel ricorso ha ribadito nelle memorie tale dichiarazione”.

2. Tale ricorso risulta acquisito al fascicolo, previa iscrizione disposta in calce al ricorso medesimo, con provvedimento recante ordinedel Presidente di sezione del 18/04/2025, e risulta rubricato due volte, con i numeri di ruolo nn. 8241/2025 e 10946/2025, per erronea duplicazione della istanza nella iscrizione a ruolo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L'Avv. Sambataro, quale difensore di David Marongiu, ha prestato patrocinio nella controversia definita con la ordinanza n. 9873/2025 della Corte suprema di cassazione, depositata il 15/04/2025. Con riferimento alla suddetta ordinanza ha rappresentato che era stata chiesta la distrazione delle spese in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, ma che tale statuizione è stata omessa.

2. Tale richiesta,formulata con ricorso, risulta iscritta due volte, con diversi numeri di ruolo, per i quali va dunque disposta la riunione.

3. Nello specifico, la difesa ha chiesto di disporre la correzione neitermini indicati in ricorso, cioè aggiungendo al dispositivo, dopo la condanna al pagamento delle spese di lite: “…da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell’Avv. Salvatore Carrisi per il primo e secondo grado di giudizio e per il giudizio di legittimità in favore dell’Avv. Sambataro Delfo Maria”.

3. Tale richiesta deve trovare accoglimento, corrispondendo a quanto effettivamente richiesto dal difensore e riscontrato in atti, ma, per mero errore materiale di omissione, non trascritto nel corpo del provvedimento decisorio.

4. Deve quindi disporsi la correzione dell’errore nei termini invocati dal difensore.

P.Q.M.

La Corte, previa riunione dei ricorsi iscritti ai nn. 8241/2025 e 10946/2025,dispone la correzione della ordinanza n. 9873/2025 della Corte Suprema di Cassazione depositata il 15/04/2025, nei termini indicati in motivazione, aggiungendo al dispositivo: “…da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell’Avv. Salvatore Carrisi per il primo e secondo grado di giudizio e per il giudizio di legittimità in favore dell’Avv. Sambataro Delfo Maria”, mandando la cancelleria per i conseguenziali adempimenti di annotaz