Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 34775/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34775/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34775/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17214/2017 R.G. proposto da : Massimiliano Tozzi, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società Punto 3 s.n.c. di Massimiliano Tozzi C. (già Punto 3 snc di Simone Tozzi C.), rappresentato, assistito e difeso dagli Avv.ti Sabrina Marotta del Foro di Roma (Pec: sabrinamarotta@ordineavvocatiroma.org; Cod. Fisc.: MRTSRN67R67H501F) e Roberto Landolfi del Foro di Napoli (Cod. Fisc.: LNDRRT57A03F8390; Pec.: roberto.landolfi@legalmail.it), ed- elettivamente domiciliato presso lo Studio Liccardo, Landolfi e Associati in Roma alla Via Ovidio n. 20 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di Simone Tozzi -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO- ROMA n.9855/2016 depositata il 30/12/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34775/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

Parole chiave

Generato dall'IA
indennità di patrocinio risarcimento per errore giudiziario diritto al risarcimento danni indennità per menomazione dell'integrità prestazioni compensative spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17214/2017 R.G. proposto da : Massimiliano Tozzi, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società Punto 3 s.n.c. di Massimiliano Tozzi C. (già Punto 3 snc di Simone Tozzi C.), rappresentato, assistito e difeso dagli Avv.ti Sabrina Marotta del Foro di Roma (Pec: sabrinamarotta@ordineavvocatiroma.org; Cod. Fisc.: MRTSRN67R67H501F) e Roberto Landolfi del Foro di Napoli (Cod. Fisc.: LNDRRT57A03F8390; Pec.: roberto.landolfi@legalmail.it), ed- elettivamente domiciliato presso lo Studio Liccardo, Landolfi e Associati in Roma alla Via Ovidio n. 20 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di Simone Tozzi -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO- ROMA n.9855/2016 depositata il 30/12/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma,