Decreto — n. 34775/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17214/2017 R.G. proposto da : Massimiliano Tozzi, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società Punto 3 s.n.c. di Massimiliano Tozzi C. (già Punto 3 snc di Simone Tozzi C.), rappresentato, assistito e difeso dagli Avv.ti Sabrina Marotta del Foro di Roma (Pec: sabrinamarotta@ordineavvocatiroma.org; Cod. Fisc.: MRTSRN67R67H501F) e Roberto Landolfi del Foro di Napoli (Cod. Fisc.: LNDRRT57A03F8390; Pec.: roberto.landolfi@legalmail.it), ed- elettivamente domiciliato presso lo Studio Liccardo, Landolfi e Associati in Roma alla Via Ovidio n. 20 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di Simone Tozzi -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO- ROMA n.9855/2016 depositata il 30/12/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34775/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17214/2017 R.G. proposto da : Massimiliano Tozzi, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società Punto 3 s.n.c. di Massimiliano Tozzi C. (già Punto 3 snc di Simone Tozzi C.), rappresentato, assistito e difeso dagli Avv.ti Sabrina Marotta del Foro di Roma (Pec: sabrinamarotta@ordineavvocatiroma.org; Cod. Fisc.: MRTSRN67R67H501F) e Roberto Landolfi del Foro di Napoli (Cod. Fisc.: LNDRRT57A03F8390; Pec.: roberto.landolfi@legalmail.it), ed- elettivamente domiciliato presso lo Studio Liccardo, Landolfi e Associati in Roma alla Via Ovidio n. 20 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- e nei confronti di Simone Tozzi -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO- ROMA n.9855/2016 depositata il 30/12/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma,