Ordinanza — n. 34770/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17569/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 05/09/2025: nel procedimento tra le parti COMUNE di MONSELICE, rappresentato e difeso dall’avvocato ZANASI MARCO (ZNSMRC66C18F257S) -ricorrente- contro A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA, rappresentata e difesa dagli avvocati RONDELLO GIANFRANCO (RNDGFR50L10L840O) e RONDELLO FRANCESCO (RNDFNC75H12G224S) -controricorrente- relativamente alla pronuncia ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 6854/2025 depositata il 14/03/2025.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34770/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Nella sua memoria ATER ha eccepito la tardività del deposito dell’istanza di correzione, in quanto proposta dal Comune il 22/7/2025, dopo avere riassunto (23/6/2025) la causa avanti la Corte di merito. L’eventuale correzione dell’ordinanza potrebbe pertanto intervenire dopo che la Corte di Giustizia Tributaria abbia deciso in ordine all’ordinanza di questa Corte nella versione originaria, chiedendo comunque, in caso di correzione, che questa Corte precisi nel provvedimento a quali adempimenti siano tenute le parti con particolare riferimento all’eventualità di una ulteriore riassunzione avanti a quella Corte territoriale.
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17569/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 05/09/2025: nel procedimento tra le parti COMUNE di MONSELICE, rappresentato e difeso dall’avvocato ZANASI MARCO (ZNSMRC66C18F257S) -ricorrente- contro A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA, rappresentata e difesa dagli avvocati RONDELLO GIANFRANCO (RNDGFR50L10L840O) e RONDELLO FRANCESCO (RNDFNC75H12G224S) -controricorrente- relativamente alla pronuncia ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 6854/2025 depositata il 14/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere MARCO BENATTI. FATTI DI CAUSA Con ordinanza di questa Sezione n. 6854/2025 del 28/1-14/3/2025 fu parzialmente accolto un ricorso del Comune di Monselice contro l’ATER, Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Padova, avverso una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto riguardante le imposte IMU e TASI 2014 per 371 immobili e un’area fabbricabile (quest’ultima per sola IMU). ATER aveva impugnato gli atti impositivi sostenendo trattarsi d’alloggi sociali e quindi esenti dall’imposta , ottenendo l’accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale.
Su appello del Comune di Monselice la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado respinse il gravame. Su ricorso per cassazione proposto dal Comune, con l’ordinanza n. 6854 del 14/3/2025 e per quanto qui rilevante, questa Sezione ha deciso che: - il primo motivo fosse fondato limitatamente alla debenza della TASI, respingendo le censure in ordine alla debenza IMU; - il secondo e il terzo motivo fossero fondati, spettando all’ATER la prova che gli immobili fossero qualificabili quali alloggi sociali, avendo caratteristiche indicate da decreti interministeriali; - il quarto motivo, riguardante l’area edificabile (IMU) , fosse inammissibile; rinviando poi alla Corte di merito per le ulteriori valutazioni in ordine al secondo e terzo motivo.
Per quanto rilevante in questa sede e con riferimento al primo motivo, la motivazione dell’ordinanza evidenzia la fondatezza della censura limitatamente alla “esclusione della detassazione della Tasi per l’annualità d’imposta 2014” (punto 11), evidenziando poi nel dispositivo: “..accoglie il primo motivo limitatamente all’inapplicabilità della TASI agli alloggi sociali per l’annualità 2014, respingendolo con riferimento alla richiesta esclusione dell’IMU per i medesimi alloggi …”. Il 22/7/2025 ha proposto istanza di correzione dell’errore materiale l’avv.to Marco Zanasi per il Comune di Monselice, lamentando che nel dispositivo sia indicato:
“accoglie il primo motivo, limitatamente all’inapplicabilità della TASI”, ritenendo invece che l’accoglimento del motivo riguardi la censura relativa alla “applicabilità” della TASI, chiedendo pertanto la relativa correzione. A seguito della comunicazione di fissazione dell’odierna adunanza, il 20/10/2025 ATER ha depositato una memoria di replica evidenziando che: -a seguito della citata ordinanza n. 6854/2025 di questa Sezione, il 23/9/2025 aveva notificato, al Comune e ai suoi difensori, il ricorso per riassunzione della causa avanti la Corte di merito radicando il relativo giudizio n. 1099/2025; - il 1° ottobre successivo aveva ricevuto comunicazione della fissazione dell’odierna adunanza per decidere sull’istanza di correzione d’errore materiale, istanza della cui proposizione non aveva avuto precedentemente contezza; -il 6 ottobre il giudice d’appello aveva comunicato la fissazione per il 24/11/2025 dell’udienza di trattazione, sia del citato procedimento n. 1099/2025 originato dalla riassunzione da parte di ATER, sia di quello n. 790/2025 originato da analoga riassunzione avvenuta da parte del Comune di Monselice, procedimento di cui ATER afferma non essere stata precedentemente a conoscenza.
Nella sua memoria ATER ha eccepito la tardività del deposito dell’istanza di correzione, in quanto proposta dal Comune il 22/7/2025, dopo avere riassunto (23/6/2025) la causa avanti la Corte di merito. L’eventuale correzione dell’ordinanza potrebbe pertanto intervenire dopo che la Corte di Giustizia Tributaria abbia deciso in ordine all’ordinanza di questa Corte nella versione originaria, chiedendo comunque, in caso di correzione, che questa Corte precisi nel provvedimento a quali adempimenti siano tenute le parti con particolare riferimento all’eventualità di una ulteriore riassunzione avanti a quella Corte territoriale.
RAGIONI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto respinta l’eccezione di tardività dell’istanza come sopra richiamata. Non vi sono infatti ostacoli logico-giuridici alla proposizione dell’istanza di correzione dell’ordinanza di rinvio dopo avere effettuato la riassunzione avanti al giudice del merito. Nel caso specifico, poi, la correzione invocata è limitata a una parola nel dispositivo mentre la motivazione del provvedimento appare univoca. Nel merito l’istanza è fondata. Dalla motivazione dell’ordinanza n. 6854/2025 emerge (punto 2), con riferimento al primo motivo di ricorso presentato dal Comune di Monselice, che: - è stata respinta la censura quanto all’IMU, che questa Corte ha ritenuto non dovuta in riferimento agli “alloggi sociali” come già valutato dalle Corti di merito, salvo quanto poi indicato nei successivi motivi di ricorso in ordine alla prova di tale qualifica riguardo agli immobili in questione; - è stata accolta quanto alla TASI che la Corte, sulla base delle disposizioni richiamate, ha ritenut o applicabile anche a tal sorta d’alloggi e con riferimento all’anno d’imposta in questione (2014).
Nel riepilogo del blocco motivazionale (punto 11 pag.
19) questa Corte ha ribadito, con riferimento al primo motivo, l’accoglimento “limitatamente alla esclusione della detassazione della TASI” rimarcandone pertanto la debenza. Ne deriva che la frase di cui al dispositivo: “accoglie il primo motivo limitatamente all’inapplicabilità della TASI agli alloggi sociali per l’annualità 2014” è effettivamente errata poiché il risultato dell’accoglimento della censura proposta dal Comune è stato quello di sancire la sua applicabilità. Non pare inoltre necessario fornire ulteriori indicazioni come richieste da ATER nella sua memoria di replica, atteso che la presente correzione si limita a incidere parzialmente sul dispositivo ripristinando la correlazione con l’inequivoca motivazione. Non vanno adottate pronunce sulle spese attesa la natura della presente procedura (Cass. Sez. U., 14/11/2024, n. 29432, Rv. 672744 –01). P.Q.M La Corte dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 6854/2025, pubblicata il 14/03/2025, sia corretto nel senso che, dove è indicato “all’inapplicabilità della T