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Decreto — n. 34757/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34757/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34757/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22092/2023 R.G. proposto da: CUCINELLA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato AGNESE CONDARELLI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIOn. 1852/2023 depositata il 29/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34757/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 22092/2023 Numero sezionale 4449/2025 Numero di raccolta generale 34757/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali. Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia.

Parole chiave

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arretrati d'imposta omissione del contribuente sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario rimborso dell'imposta preventiva procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1852/2023 depositata il 29/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22092/2023 R.G. proposto da: CUCINELLA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato AGNESE CONDARELLI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIOn. 1852/2023 depositata il 29/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 22092/2023 Numero sezionale 4449/2025 Numero di raccolta generale 34757/2025 Data pubblicazione 30/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali. Nondimeno, nulla è a statuirsi al riguardo, stante il mancato esercizio di attività processuale da parte dell’Agenzia.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 19/12/2025 Andrea Antonio Salemme Numero registro generale 22092/2023 Numero sezionale 4449/2025 Numero di raccolta generale 34757/2025 Data pubblicazione 30/12/2025