Cassation court dismisses tax fraud appeal, upholding lower courts' rejection of evidence proving non-existent operations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by Mach Technologies S.R.L. against a second-instance tax court ruling that upheld severe penalties for alleged tax fraud. The taxpayer argued that the administrative body failed to properly evaluate documentary evidence and misinterpreted the role of a key figure in the corporate structure. The court dismissed these claims, affirming that the lower courts correctly assessed the probative value of the documents and the logical consistency of the tax authority's findings regarding the non-existent operations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.; The Cassation Court holds that a taxpayer's appeal is inadmissible when the second-instance court has correctly evaluated the probative weight of documentary evidence and maintained the logical coherence of the administrative findings regarding non-existent operations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22728/2024 R.G. proposto da : MACH TECHNOLOGIES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato CARLO POLITO unitamente all’avvocato FRANCESCO CARDONE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.1547/2024 depositata i l 27/05/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che:
1. Dagli atti di causa, ed in particolare dalla sentenza in epigrafe, emerge che la GdF di Varese aveva elevato distinti PPVVCC nei confronti dapprima di L'Isolante K-Flex Spa dappoi di Mach Technologies Srl in liquidazione e Clean Technologies Srl in liquidazione, ritenute tutte (le ultime due quali mere cartiere) partecipi di un sistema fraudolento volto a creazione ed utilizzo di fatture relative, nel complesso, ad operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. In particolare, Mach, a seguito di PVC e di corrispondenti avvisi di accertamento, era attinta da cinque atti di irrogazione di sanzioni emessi, ai sensi dell'art. 16, comma 7, D.Lgs. n. 472 del 1997, per gli anni d'imposta dal 2011 al 2015, con i quali la DP I di Milano, richiamati i prodromici atti di contestazione, le irrogava le sanzioni di cui all'art. 8, comma 2, d.l. n. 16 del 2012, pari al 25% dei costi indebitamente dedotti relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti.
2. La contribuente proponeva separati ricorsi. La CTP di Milano –come da sentenza in epigrafe – “con separate sentenze aventi identico contenuto, respingeva i ricorsi ritenendo che l’Ufficio avesse adeguatamente esposto l’iter logico-giuridico posto a fondamento della pretesa erariale, mentre per gli altri motivi di impugnazione precisava che erano stati esaminati e respinti con sentenza n° 1861/4/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano avente ad oggetto gli avvisi di accertamento da cui era scaturita la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni per cui è causa”.
3. La contribuente proponeva separati appelli. 3.1. La CTG II della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, rigettava gli appelli riuniti: dopo aver ritenuto correttamente motivati gli atti di irrogazione di sanzioni e la sentenza di primo grado, affermava avere l’A.E. assolto l’onere probatorio incombentele, non vinto dalla documentazione “a contrario” prodotta dalla contribuente.
4. Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con due motivi, cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate. In data 20 gennaio 2025 il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata. In data 18 febbraio 2025 il difensore della contribuente formulava istanza di decisione. Considerato che:
1. Il primo motivo è così rubricato: “La sentenza di appello è erronea nella parte in cui ha ritenuto che gli indizi assunti dai giudici di primo grado fossero sufficienti per sostenere le contestazioni nei confronti di Mach – Falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3) c.p.c.”. 1.1. Il motivo, mediante trascrizione degli atti d’appello, illustra “la sequenza delle transazioni”, obiettando alla sentenza impugnata che “l’erronea ricostruzione della sequenza delle transazioni ha inevitabilmente condotto i verificatori a sostenere l’inesistenza delle transazioni, proprio perché il primo cedente è stato individuato in Clean e non in K-Flex, ciò che ha inevitabilmente portato alla conclusione rinvenibile nel PVC, per l’ovvia ragione che, non essendo Clean una società industriale, non avrebbe potuto produrre il ‘masterbatch’ per venderlo a K-Flex”.
In punto di “inesistenza di vantaggi fiscali”, “proprio dall’esame dei processi verbali di constatazione e dai conseguenti atti impositivi emerge nitidamente che le transazioni non hanno generato alcun vantaggio fiscale in favore delle società coinvolte”, contribuente compresa. In punto di “sedi legale ed operativa di Mach”, dal PVC emerge l’effettività della sede legale; quanto alla sede operativa, la contribuente non ha mai dichiarato di averne alcuna in Gorla Minore, dove, come da visura, c’era un’unità locale. In punto di “struttura operativa di Mach”, “gli atti impositivi sono sovente caratterizzati da una sorta di assioma, in funzione del quale una certa ‘snellezza’ della struttura postulerebbe la natura di ‘cartiera’ della società; ciò, sulla scorta di un’impostazione per effetto della quale l’assenza di elementi tipicamente ‘industriali’ si tradurrebbe in una contestazione pressoché automatica di ‘società-schermo’ o ‘società-filtro’”.
In punto di “documentazione offerta a sostegno delle transazioni”, la CGT II ha obliterato “il fatto che le polizze di carico e le bolle doganali erano già state allegate all’atto di appello avverso la sentenza che si era pronunciata sugli avvisi di accertamento”. 1.2. Il motivo è inammissibile. Incorre in difetto di precisione ed autosufficienza, in quanto omette di trascrivere gli atti e documenti cui si riferisce, né evidenzia dove documentalmente si evinca la dimostrazione dei fatti che assume a presupposto del ragionamento. Non rappresenta, neppure graficamente, alcuna violazione delle regole che presiedono la prova presuntiva in tesi compiuta dalla CGT II, limitandosi a sollecitare a questa S.C. una nuova, e per la contribuente più favorevole, valutazione del merito della regiudicanda, in violazione di canoni e limiti del giudizio di cassazione quale momento di controllo della mera legalità, ossia legittimità delle pronunce ricorse.
Ancora: a fronte dell’accertata, da parte della CGT II sulla base degli accordi commerciali, circolarità dei rapporti tra L'Isolante K-Flex Spa, la contribuente (che da questa acquistava il masterbach “per venderlo, non solo a soggetti esteri […], ma anche a Clean Technologies Srl”) e quest’ultima, è la stessa contribuente (a p. 17 ric.) a riconoscere che “la circolarità è soltanto parziale e trova la propria giustificazione negli accordi intercorsi tra le società”, in tal guisa finendo per confermare l’impianto ricostruttivo della sentenza impugnata.
Nondimeno, la contribuente pretende, attraverso un’arbitraria parcellizzazione del quadro indiziario offerto dall’Ufficio, di sottoporre a critica solo singoli elementi che lo compongono. Di là dal fatto che siffatta critica svolta “singulatim”, oltreché riposare su asserti fattuali non riscontrati documentalmente, neppure esita nella dimostrazione dell’idoneità a sovvertire il giudizio di fatto espresso, peraltro concordemente alla CTP, dal CGT II, così difettando di decisività, è proprio l’operazione di parcellizzazione in sé a non esser consentita, siccome contrastante con il ricevuto insegnamento di questa S.C. (Cass. n. 9054 del 2022), invece ossequiato dalla CGT II.
Né il motivo si confronta con l’osservazione della CGT II a termini della quale le prove contrarie opposte dalla contribuente attengono, in definitiva, a profili di regolarità contabile, di per sé privi di decisività, siccome anzi coessenziali a dar parvenza d’una normalità formale, coessenziale alla perpetrazione dell’illecito; né esso –non rendendo di per sé contezza, ancora in questa, dei flussi di pagamento [scrive eloquentemente la CGT II: “A fronte di operazioni effettuate per milioni di euro, l'appellante non ha fornito indicazioni e riscontri probatori mediante la relativa movimentazione bancaria in entrata ed in uscita (gli unici estratti di conto corrente presenti nel fascicolo di causa si riferiscono agli anni 2018 e 2019 – doc. 23)”] – confuta l’affermazione relativa alla mancanza di alcuna effettiva struttura tecnico-operativa in grado di sostenere movimentazioni della merce “per ingentissimi importi” [scrive la CGT II:
“[L]e difese svolte risultano in parte contraddittorie e, comunque, poco convincenti: viene infatti affermato che l'attività esercitata non necessitava di personale in quanto i soci erano ingegneri esperti nella lavorazione della gomma, tuttavia nulla viene precisato circa le modalità di esecuzione delle forniture di masterbach (ad es. come veniva movimentato il semilavorato nel deposito di Via Don Locatelli e come trasportato) che, al contrario […] erano, di fatto, evase direttamente da L'Isolante K-FLEX Spa che si occupava del trasporto tra la sede di Via Leonardo Da Vinci ed il deposito sito in via Don Locatelli”].
Ciò tanto più che “il trasportatore (Giorgio Frison) aveva dichiarato di non conoscere entrambe le società cartier[e] e [soprattutto] di non aver emesso alcuna fattura a loro carico”. E senza contare che il riferimento della sentenza impugnata agli appunti di tale Dott. Guaita –“Secondo l'Ufficio, gli appunti manoscritti del consulente dott. Guaita […] corroboravano la tesi della fittizietà delle due società che venivano utilizzate come mere società filtro per l’emissione di fatture riferite ad operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, al fine di assicurare alla capogruppo ingenti benefici fiscali” – trova dimensione nella non contestata specificazione dell’Agenzia (contenuta a p. 36 controric.) in virtù della quale “il documento n. 7 contiene appunti manoscritti del consulente della società K-Flex, dott.
Guaita, in cui si fa esplicito riferimento alle ‘Fatture fasulle da Clean [a] K- Flex e da Mach a Clean’”.
2. Il secondo motivo è così rubricato: “La sentenza di appello è erronea nella parte in cui ha ritenuto che il Sig. Spinelli fosse l’amministratore di fatto di Mach –Violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3) c.p.c.”. 2.1. Gli indizi valorizzati dalla CGT II sono privi di gravità, precisione e concordanza, in punto sia di “struttura di Mach e Clean”, sia di “accordo sottoscritto dal Sig. Spinelli con imprenditori terzi”, sia di “dichiarazione del Sig. Kolodii e [di] corrispondenza intercorsa con l’amministratore di Mach e Clean”, sia di “cessione delle quote di Mach e Clean”, di “lettere di manleva rilasciate dal Sig. Spinelli”. 2.2. Il motivo è inammissibile. Valgono le medesime considerazioni già svolte a proposito del motivo precedente, cui deve solo aggiungersi che, alla luce di una complessiva lettura della motivazione della sentenza impugnata, l’individuazione in capo ad Amedeo Spinelli, amministrare di L'Isolante K-Flex, della qualità di amministratore di fatto della contribuente viene in rilievo, non di per se stessa, ma in ragione dell’individuazione di un’unica regia volta ad avvincere le sorti della contribuente, e per quanto di ragione di Clean, ad un disegno illecito unitario.
In disparte le solo generiche contestazioni degli assunti della CGT II effettuate “singulatim” –previa, nuovamente, indebita parcellizzazione del quadro indiziario – dalla contribuente, senza il supporto di richiami documentali e senza cogliere il discorso d’insieme invece compiuto dalla CGT II, mette conto di rilevare che, seguitando, come evidenziato dalla CGT II, Cesare Ferrera a ricoprire il ruolo di amministratore unico sia della contribuente che di Clean per tutto il periodo dal 2009 al 2015, nonostante i passaggi di proprietà, di guisa da potersi individuare nel predetto l’uomo di fiducia dello Spinelli, dichiaratamente artefice della costituzione delle due società a beneficio di L’Isolante K-Flex, nessuna sostanziale obiezione la contribuente muove al passaggio della sentenza impugnata in cui la CGT II osserva che il “memorandum of understanding” “risultava sottoscritto, non dal legale rappresentante, Cesare Ferrera, ma da Amedeo Spinelli, quale ‘azionista avente il pieno controllo’ di entrambe le società, anche se dalle visure camerali (docc. 17 e 18) lo stesso non risultava, né socio, né ricopri[va] alcuna carica sociale; non si comprende dunque, come, un soggetto che si reputi estraneo alle due società abbia invero sottoscritto tale documento e si sia impegnato a ‘cedere il proprio interesse nella società C e nella società M’ e a ‘vendere la totalità del capitale sociale della società C e della società M’”.
Pertanto, anche a voler dar credito alla tesi difensiva secondo cui nella lettera di manleva del 31 luglio 2009 lo Spinelli si qualifica quale “socio unico”, giusta il brevissimo, e perciò insufficiente, stralcio riprodotto nel motivo (p. 33 ric.), a fronte dell’avere invece la CGT II scritto che negli atti di manleva “lo stesso si dichiara amministratore di fatto di entrambe le società sin dalla loro costituzione”, la conclusione attinta dalla CGT II comunque non cambia: ciò in quanto la qualifica di “socio unico” degli atti di manleva si salda con quella di “azionista avente il pieno controllo” di cui al “memorandum”, restituendo la figura di un soggetto dotato di pieni poteri sia sulla contribuente che su Clean.
3. In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo, anche relativamente all’applicazione degli artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. Pertanto, la contribuente deve essere condannataa rifondere le spese in ragione di complessivi euro 10.800, oltre spese prenotate a debito. L’avvenuta conferma delle ragioni già poste a fondamento della proposta di definizione anticipata determina altresì la condanna della ricorrente al pagamento, a favore della controparte, della somma di 5.400 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nonché, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 2.700 alla Cassa delle ammende P.Q.M Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 10.800, oltre spese prenotate a debito. Condanna parte ricorrente al pagamento a favore del controricorrente, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., della somma di euro 5.400, nonché, ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ., al pagamento della somma di euro 2.700alla Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte