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Ordinanza — n. 34746/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses municipality appeal due to failure to deposit proof of service receipt for tax appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34746/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision upholding the municipality's appeal against the taxpayer's tax assessment. The taxpayer argued the appeal was inadmissible because the municipality failed to submit the official receipt of service for the appeal document. The court ruled that under the relevant tax procedural law, the omission of this receipt renders the appeal inadmissible and must be declared by the court ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 22, comma 1; Art. 53, comma 2 of D.Lgs. n. 546/1992; In tax proceedings, the appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit the original or copy of the appeal along with the official receipt of service, a requirement the court must verify ex officio regardless of the defendant's appearance.

Parole chiave

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tax appeal admissibility proof of service receipt ex officio declaration D.Lgs 546/1992 procedural omission tax litigation inadmissible appeal impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 22, comma 1 of D.Lgs. n. 546/1992
Con il secondo motivo, pregiudiziale,la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 22 e 53, d.
Art. 53, comma 2 of D.Lgs. n. 546/1992
22, comma 1, quale richiamato dal successivo art. 53, comma 2, del d.lgs.
Art. 360, first paragraph, no. 3 of the Code of Civil Procedure
546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 09/08/2016, n. 16758
Cass. Sez. U., 29/05/2017, n. 13452
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4900/2018 R.G. proposto da DE GIROLAMO FELICINA, rappresentatae difesa dall'avvocato LO GIUDICE SALVATORE (LGDSVT53E30B602K) -ricorrente- contro COMUNE DI CANICATTI', rappresentato e difeso dall'avvocato VACCARO LOREDANA (VCCLDN68M42B602P) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia, PALERMO n. 2273/2017depositata il 19/06/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza indicata i n epigrafe la CTR accoglieva l’appello del Comune e, in riforma della decisione di primo grado , rigettava i ricorsi proposti dalla contribuente relativi agli avvisi di accertamento per ICI dal 2005 al 2007;

2. ricorre per cassazione la contribuente con due motivi di ricorso integrati da successiva memoria;

3. resiste con controricorso il Comune di Canicattì, che chiede il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso è fondato e la sentenza deve cassarsi, non essendo necessari ulteriori accertamenti, dichiarando inammissibile l’appello del Comune; spese del giudizio di legittimità e dell’appello a carico del controricorrente.

2. Con il secondo motivo, pregiudiziale,la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 22 e 53, d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il motivo è fondato come già affermato in fattispecie analoga da questa Corte di Cassazione tra le stesse parti (ordinanza n. 13813 depositata il 22 maggio 2019). Conseguentemente il primo motivo (notifica degli avvisi di accertamento con poste private) risulta assorbito. Il Comune appellante non ha depositato la ricevuta di spedizione dell’impugnazione. Il deposito della ricevuta di spedizione, dell’appello, è prevista a pena di inammissibilità dall’art. 22 (richiamato dall’art.

53) del d. lgs. 546 del 1992, al fine del controllo della regolarità e tempestività dell’impugnazione; omissione rilevabile d’ufficio e non sanata dalla costituzione del convenuto, come espressamente previsto dalla norma (art. 22, secondo comma, d. lgs. 546/1992): « In tema contenzioso tributario, ne l procedimento di appello, ai sensi dell'art. 22, comma 1, quale richiamato dal successivo art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicché, in difetto, attenendo l'adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione del convenuto»(Cass.

Sez. 5, 09/08/2016, n. 16758, Rv. 641068 -01). Inoltre, la sentenza impugnata non evidenzia che dalla ricezione dell’appellorisulti, comunque, la sua data di spedizione , risolvendosi la motivazione della decisione solo nel richiamo del deposito dell’appello alla CTR: «Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dallaricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)» (Cass.

Sez. U., 29/05/2017, n. 13452, Rv. 644364 -03). P.Q.M accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello del Comune. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese per il giudizio di appello che liquida in complessivi euro 500,00 oltre alle spese forfettar