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Decreto — n. 34718/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34718/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34718/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 25766/2024proposto da: LEONARDO NERI, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Nicola Leone De Renzis Sonnino e prof. Laura Castaldi; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n. 536/1/2024 depositata il 22 aprile 2024. Visto l’atto depositato il 18 dicembre 2025 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/12/2025 La Presidente

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34718/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 25766/2024proposto da: LEONARDO NERI, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Nicola Leone De Renzis Sonnino e prof. Laura Castaldi; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n. 536/1/2024 depositata il 22 aprile 2024. Visto l’atto depositato il 18 dicembre 2025 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/12/2025 La Presidente

Parole chiave

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contenzioso tributario arretrati d'imposta procedura per sottrazione d'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale sospensione della riscossione fiscale convenzione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 18 dicembre 2025 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 25766/2024proposto da: LEONARDO NERI, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Nicola Leone De Renzis Sonnino e prof. Laura Castaldi; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n. 536/1/2024 depositata il 22 aprile 2024. Visto l’atto depositato il 18 dicembre 2025 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/12/2025 La Presidente