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Decreto — n. 34715/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34715/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34715/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 9003/2024proposto da: FEDERICO DOMENICO MENOTTI, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Levati; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 3145/19/2023 depositata il 19 ottobre 2023. Visto l’atto depositato il 17 dicembre 2025 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/12/2025 La Presidente

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34715/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 9003/2024proposto da: FEDERICO DOMENICO MENOTTI, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Levati; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 3145/19/2023 depositata il 19 ottobre 2023. Visto l’atto depositato il 17 dicembre 2025 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/12/2025 La Presidente

Parole chiave

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contenzioso tributario convenzione fiscale debiti fiscali armonizzazione delle legislazioni fiscali risoluzione delle controversie comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 17 dicembre 2025 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 9003/2024proposto da: FEDERICO DOMENICO MENOTTI, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Levati; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n. 3145/19/2023 depositata il 19 ottobre 2023. Visto l’atto depositato il 17 dicembre 2025 con il quale il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22/12/2025 La Presidente