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Ordinanza — n. 34709/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against tax assessment due to lack of substantive reasoning in administrative notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34709/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax court decision that upheld tax assessments against a company and its directors. The agency argued the lower court erred by declaring tax assessment notices null due to insufficient motivation, citing specific articles of the Income Tax and VAT codes. The court rejected this claim, noting that the administrative documents themselves admitted the contested operations were merely hypothetical and not substantively proven, thereby validating the lower court's findings.

Regesto Legislator

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Art. 42 c. 2 DPR 600/1973; Art. 56 c. 5 DPR 633/1972; Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: The requirement for motivation in tax assessment notices is satisfied if the administrative act acknowledges the hypothetical nature of the contested operations, rendering the claim of nullity due to lack of reasoning infounded.

Parole chiave

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Italian tax law income tax assessment VAT deduction lack of motivation nullity of administrative act hypothetical operations Supreme Court of Cassation imposta sulle società

Disposizioni normative citate

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Art. 42 c. 2 DPR 600/1973
Fermo quanto sopra, è altrettanto vero che il requisito motivazionale dell'accertamento, ai sensi dell'art. 42, secondo comma del d.P.R.
Art. 56 c. 5 DPR 633/1972
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che – ai fini del c.d.
Art. 43 c. 3 DPR 600/1973
Roberto Succio Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 43 c.
Art. 57 c. 3 DPR 633/1972
Art. 2 c. 1, 2, 3 D.Lgs 128/2015
Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 c.
Art. 1 c. 130, 131, 132 L. 208/2005
128 del 2015 in combinato disposto con l’art. 1 c.
Art. 36 c. 2 D.Lgs 546/1992
633 del 1972 in relazione entrambi all’art. 360 c.
Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
633 del 1972 in relazione entrambi all’art. 360 c.
Art. 115, 116 c.p.c.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23342/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentate e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – contro CARLO MORONI e STEFANO MORONI entrambi sia in proprio sia quali legali rappresentanti pro tempore della società MORONI s.r.l. rappresentati e difesi ambedue dall’avv. Simona Carloni (domicilio digitale PEC: simonacarloni@ordineavvocatiroma.org) Oggetto: motivazione avviso di accertamento Cons. Est.

Roberto Succio - controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 1064/01/18 depositata in data 25/05/2018, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/10/2025 dal Consigliere Roberto Succio Fatti di causa La società MORONI s.r.l. impugnava i distinti avvisi di accertamento ad essa notificati sia per il periodo di imposta 2006 con il quale era contestata alla società l’indebita detrazione di iva a fronte di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, sia per il periodo di imposta 2007 con il quale era contestato maggior imponibile e indebita detrazione di iva con irrogazione di sanzioni e richiesta di interessi a fronte ad altre operazioni, ritenute alcune soggettivamente inesistenti, altre oggettivamente inesistenti.

Carlo e Stefano Moroni impugnavano autonomamente i conseguenti avvisi di accertamento ad essi notificati a fronte della loro partecipazione alla ridetta società ai fini della loro imposizione reddituale per IRPEF e ulteriori tributi, interessi e sanzioni. La CTP di Firenze, riuniti i ricorsi, li rigettava; appellavano i contribuenti. Con la sentenza gravata in questa sede, la CTR della Toscana ha accolto gli appelli. Ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a cinque motivi. Resistono i contribuenti con unico controricorso.

Cons. Est. Roberto Succio Ragioni della decisione Va esaminato per primo, in quanto dirimente ai fini del decidere, il quarto motivo di ricorso, articolato in via di subordine rispetto al terzo motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 42 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 c. 5 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione entrambi all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto radicalmente nulli gli avvisi di accertamento in quanto sprovvisti di motivazione, difettando l’allegazione ad essi del PVC e risultando non idonea a sorreggere la motivazione la trascrizione di parte del PVC medesimo in atto.

Il motivo –che pone invero una questione di diritto e pertanto risulta ammissibile, diversamente da quanto eccepito in controricorso – è comunque infondato. Va premesso che è ben nota e condivisa dal Collegio la costante giurisprudenza di questa Corte in forza della quale con riguardo alla questione relativa alla motivazione dell’avviso di accertamento “per relationem” è sufficiente che l’amministrazione metta il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. n. 27800/2019).

Fermo quanto sopra, è altrettanto vero che il requisito motivazionale dell'accertamento, ai sensi dell'art. 42, secondo comma del d.P.R. n. Cons. Est. Roberto Succio 600 del 1973, esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d'impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., n. 14700/2001;

Cass. n. 23615/2011; Cass. n. 5645/2020). Nondimeno, dal contenuto dell’avviso di accertamento diligentemente trascritto in ricorso per cassazione (pag. 11 e seguenti dell’atto) si evince come le risultanze ivi esposte, poste a base del corredo motivazionale dell’avviso di accertamento – derivanti sia dal PVC della Direzione Regionale della Toscana, ufficio antifrodi dell’Agenzia delle Entrate, sia dalla segnalazione proveniente dal corrispondente Ufficio del Friuli Venezia Giulia – facciano riferimento solo in esordio alla società Moroni s.r.l., nei confronti della quale unicamente si riferisce che “…è risultata essere cliente della Lignatek s.r..l….”, la quale Lignatek, sottoposta a verifica, è stata oggetto di contestazioni in ordine all’utilizzo e all’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Nel prosieguo, tali atti lungamente argomentano e motivano in ordine alla prova della inesistenza dei clienti di Lignatek s.r.l. ma mancano del tutto di collegare sia in fatto, sia logicamente, sia giuridicamente, tale inesistenza con le operazioni intercorse tra Lignatek s.r.l. e Moroni s.r.l.; in tal modo viene motivata e illustrata l’inesistenza di tale società, senza però che siano resi manifesti gli elementi di fatto – riguardanti sempre Lignatek s.r.l. e i suoi rapporti commerciali con Cons. Est. Roberto Succio Moroni s.r.l. – che hanno portato l’Ufficio a formulare rilievi di inesistenza delle operazioni oggetto di rilievo.

In altri termini, viene qui esplicitato il complesso di ragioni – anche indiziarie, presuntive - che hanno indotto l’Ufficio a ritenere Lignatek s.r.l. soggetto che ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti, senza però che da ciò emerga un chiaro percorso motivazionale idoneo a rendere palese l’iter logico –giuridico seguito dall’Ufficio con riguardo all’ulteriore salto logico con il quale l’Amministrazione, dopo aver motivato in ordine alla natura di “cartiera” dei fornitori di Lignatek s.r.l., ritiene di aver illustrato anche le ragioni fondanti le pretese di maggiori tributi in capo a Moroni s.r.l., con riguardo specifico e adeguatamente analitico ai rapporti intercorsi tra tali due società.

E ciò al punto che restano non spiegate - né appaiono comprensibili dal contesto complessivo delle ragioni illustrate nell’atto impugnato - le ragioni per le quali, a fronte della natura di “cartiera” in capo ai fornitori di Lignatek, anche le operazioni da essa Lignatek s.r.l. poste in essere con la contribuente siano state solo ritenute dall’Ufficio meramente “cartolari” e come tali inesistenti. Peraltro, nel medesimo estratto degli atti impositivi –specialmente in quanto riportato a pag. 16, primo capoverso del ricorso per cassazione – l’Amministrazione stessa scrive, significativamente, che “…diviene lecito ipotizzare che la concatenazione di operazioni commerciali fittizie sia stata organizzata con la compiacenza e partecipazione dei clienti finali della Lignatek Srl…”, con ciò rendendo manifesta, in concreto, la natura in realtà non solo deduttiva ma in concreto meramente ipotetica delle contestazioni mosse alla contribuente società.

Pertanto, il motivo va rigettato. Cons. Est. Roberto Succio Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 43 c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 c. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che – ai fini del c.d. “raddoppio” dei termini per l’accertamento – sia necessaria una effettiva imputazione e non una mera ipotesi di reato. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 c. 1, 2, 3 del d. Lgs. n. 128 del 2015 in combinato disposto con l’art. 1 c. 130, 131, 132 della L. n. 208 del 2005 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR da un lato erroneamente applicato la disciplina ridetta, dall’altro comunque erroneamente ritenuto tardiva l’azione di accertamento, in quanto la denuncia di reato è stata trasmessa in data 21 dicembre 2011, quindi prima dello spirare del termine di decadenza.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per carenza di motivazione o motivazione apparente; secondo la parte ricorrente – in violazione dell’art. 36 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. – la CTR avrebbe mancato completamente di dar conto dei presupposti di fatto e di diritto degli atti impugnati, così come delle argomentazioni proposte dalle parti, rendendo nulla la sentenza di merito in quanto difettosa nel requisito della “concisa esposizione dello svolgimento del processo”.

Il quinto motivo, proposto in via di subordine rispetto al quarto motivo, lamenta il travisamento della prova, in violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., oltre all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c.; secondo parte ricorrente la sentenza di merito avrebbe travisato la prova – riferita al contenuto dell’estratto del PVC di cui si è detto, ritenendolo generico e quindi inidoneo a costituire Cons. Est. Roberto Succio motivazione degli atti impugnati –omettendo di prendere in esame il fatto in esso rappresentato;

Alla luce della decisione che precede, dalla quale vengono travolti gli avvisi di accertamento qui impugnati, risultano, per le medesime ragioni, infondati tutti gli altri motivi. Nella fattispecie, infatti, l’invalidità degli avvisi di accertamento per vizio di motivazione esclude la rilevanza nel giudizio di ogni altra questione posta in ricorso. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento de