Cassation court allows appeal against tax court for failing to rule on merits and improperly offsetting litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a Second Instance Tax Court judgment that accepted the appeal but offset litigation costs without addressing the merits. The appellant argued the lower court violated procedural rules by omitting a ruling on the devolutive issue while reasoning on the case's substance. The court found the lower court's decision incongruous and contradictory, ordering the cassation and remand for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 e 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: When a second instance court accepts an appeal but fails to rule on the devolutive issue while reasoning on the merits, the judgment is void and must be remanded.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24820 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto ARMILLOTTA ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Fontanella, come in atti domiciliato, RICORRENTE CONTRO REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA avverso la sentenza numero 2549/24 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, pubblicata in data 16 aprile 2024. Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio accoglieva, compensando, tuttavia, le spese di lite, l’appello proposto Armillotta Alessandro avverso la sentenza numero 13905/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la quale era stato sì accolto il ricorso intentato dal contribuente avverso l’intimazione di pagamento notificata in data 11 gennaio 2022 e la relativa cartella di pagamento - numero 097 2016 0106769018 000- avente ad oggetto tributi - tassa auto, per euro 226,91-risalenti all’anno di imposta 2013, ma erano state compensate le spese di lite.
2. Armillotta Alessandro proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di gravame.
3. La Regione Lazio non si costituiva in giudizio, rimanendo intimata.
4. La causa, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, veniva decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato.
2. Con i due motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, il ricorrente ha denunciato: - ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 132, comma 2, numeri 4 e 5, del codice di procedura civile, avendo la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, nonostante l’accoglimento dell’appello, compensato le spese di lite, senza rendere una motivazione idonea ad esplicitare le ragioni di una siffatta statuizione, oltre tutto assolutamente incompatibile con i motivi articolati con l’impugnazione (con la quale non era stato censurato “il merito” della decisione - ma soltanto la regolamentazione delle spese di lite- sul quale l’autorità giudiziaria adita in secondo grado si era inopinatamente soffermata, nulla dicendo, invece, sul thema devolutum); - ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 4, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile, per essere stata omessa qualsivoglia pronuncia riguardo al devolutum, incentrato esclusivamente sulla regolamentazione delle spese di lite.
3. I motivi sono fondati. 3.1. Invero, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, pur avendo dato atto, nella parte della decisione destinata alla descrizione dello svolgimento del processo, del fatto che l’appello proposto dal contribuente avesse ad oggetto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, ha motivato l’accoglimento del gravame sulla scorta di ragioni inerenti al merito della controversia e non, quindi, al devolutum (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 2). Inoltre, ha accolto l’appello, in dispositivo, con la “riforma della sentenza impugnata”, senza specificare in cosa consistesse tale accoglimento (e senza liquidare le spese del primo grado di giudizio), essendosi limitata ad aggiungere le parole “spese compensate”, riferendosi con ogni probabilità a quelle del giudizio di secondo grado, senza alcun riferimento alle ragioni che avevano ispirato una determinazione di tal fatta nei motivi della decisione (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 2). 3.2.
Pertanto, oltre ad una motivazione oggettivamente incongrua ed inconferente, contraddittoria nel delimitare correttamente, per un verso, l’ambito della questione devoluta in secondo grado all’autorità giudiziaria adita e nel motivare incomprensibilmente, per altro verso, su temi, inerenti al merito della controversia, non oggetto di impugnazione, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio ha sostanzialmente omesso di pronunciare sul motivo di gravame articolato dal contribuente, incentrato, come si è avuto modo più volte di dire, esclusivamente sulla - contestata - compensazione delle spese di lite.
4. Il ricorso, pertanto, essendo fondati i motivi che lo sorreggono, deve essere accolto ela sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo giudizio, oltre a liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo gi