Cassation appeal notification to State Attorney General is voidable; court orders renewal of service to Revenue Agency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the notification of the cassation appeal to the State Attorney General invalid but curable. While the initial service was improper, the court found this defect subject to sanation through the agency's spontaneous appearance or renewed service. Consequently, the court ordered the appellant to renew the notification directly to the Revenue Agency within 60 days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: Notification of a cassation appeal against the Revenue Agency to the State Attorney General is invalid but curable; the defect must be remedied by renewing service to the Agency itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8871/2025 R.G. proposto da: FONTANELLA GIANLUCA, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via della Pineta Sacchetti n. 20, rappresentato e difeso da se stesso ex art 86 cod. proc. civ. -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO n.6815/2024 depositata in data 11/11/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal Consigliere CARMELA ROMANO. Rilevato che:
1. con sentenza n. 6815/2024 depositata in data 11/11/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in accoglimento dell’appello di Gianluca Fontanella, ha condannato l’Agenzia delle Entrate- Riscossione alla rifusione, in favore del primo, delle spese del giudizio di ottemperanza e di quello di legittimità, liquidate –rispettivamente - in euro 568,00 ed in euro 678,00, mentre ha compensato le spese del giudizio di rinvio innanzi a sé;
2. avverso la sentenza ha proposto ricorso Gianluca Fontanella, mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. Considerato che:
1. secondo il preferibile orientamento di questa Corte, la notifica del ricorso per cassazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione eseguita all’Avvocatura Generale dello Stato, anziché all’Agenzia stessa è invalida, ma tale invalidità integra una nullità suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da effettuarsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass.25639/2024; Sez. U. 15911/2021; Sez. U. 4845/2021);
2. nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato notificato all'Avvocatura dello Stato, anziché all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
3. in applicazione del su enunciato principio, la notifica è nulla e va, dunque, rinnovata. P.Q.M la Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando a parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Cos̀ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della