Italian Court of Cassation allows tax collection appeal by declaring prior judgment on prescription binding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation quashed a lower court decision that had rejected a taxpayer's appeal against a tax collection notice. The taxpayer argued that a prior final judgment had already declared the specific tax debt prescribed due to lack of notification. The court ruled that the lower court erred by ignoring this established legal effect, as the same tax years were definitively ruled extinguished in the earlier case. Consequently, the court allowed the original appeal and annulled the tax notice, ordering the tax agency to pay the taxpayer's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 112, 324 c.p.c.: When a prior final judgment has declared a tax debt prescribed, a subsequent proceeding on the same debt cannot disregard this res judicata, and the new judgment must recognize the extinction of the credit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17698/2023 R.G. proposto da: SORACE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv. Saverio Cosi, che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -resistente - avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO n.3610/2023 depositata in data 16/6/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal Consigliere CARMELA ROMANO. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 3610/2023 depositata in data 16/6/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione, ha respinto il ricorso proposto da Giuseppe Sorace avverso l’avviso di intimazione n. 0972018102645636000 del 29/03/2019, avente ad oggetto la tassa automobilistica dovuta per gli anni dal 2009 al 2011, di cui alle cartelle n. 09720120205814288, n. 09720130228542865 e n. 09720140208855455, per l’importo complessivo di €1.453,97.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso Giuseppe Sorace, mentre l’Agenzia delle Entrate- Riscossione si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di ricorso, si denuncia il vizio di violazione o falsa applicazione degli articoli 112 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione di giudicato esterno. La censura è fondata. La sentenza impugnata ha accolto l’appello proposto dall’agente della riscossione, negando la sussistenza del giudicato esterno di cui alla pronuncia n. 17888/29/2018 della CTP di Roma sul rilievo che la predetta sentenza aveva «deciso sull’omessa prova della notifica delle cartelle a seguito della mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione», prova questa che invece era stata fornita nel corso del giudiziodi merito deciso con la sentenza in esame.
Senonchè, va osservato che con la menzionata sentenza n. 17888/2018, pacificamente passata in giudicato, la CTP di Roma, decidendo sul ricorso proposto da Giuseppe Sorace avverso l’intimazione di pagamento n. 09720169014458020000 del 20/4/2016, relativa al pagamento di alcune annualità della tassa automobilistica, comprese quelle dal 2009 al 2011, di cui alle cartelle di pagamento n. 09720120205814288000, n. 09720130228542865000 e n. 09720140208855455000, aveva accolto il ricorso per intervenuta prescrizione, sul presupposto dell’omessa notifica degli atti prodromici, costituiti dalle suddette cartelle di pagamento.
Orbene, nel presente giudizio si discute dei medesimi tributi (tassa automobilistica 2009-2011), portati dalle stesse cartelle di cui all’altro giudizio, conclusosi con la menzionata sentenza del 2018, passata in giudicato. Risulta, quindi, evidente la sovrapponibilità dei due giudizi, siccome aventi ad oggetto la medesima pretesa per le stesse annualità dal 2009- 2011, il che consente di prendere atto che il debito in oggetto era già stato dichiarato prescritto con la predetta sentenza, il cui passaggio in giudicatoha reso non più controvertibile la relativa statuizione e , dunque, precluso ogni ulteriore accertamento sui medesimi crediti.
Risulta, pertanto, erronea la sentenza impugnata, siccome basata su di una valutazione che non ha considerato che la pronuncia del 2018 non si era limitata a verificare che non era stata fornita prova delle notific he delle cartelle, ma aveva anche deciso nel merito, dichiarando il credito prescritto, per cui, una volta passata in giudicato tale statuizione, non era più possibile “ritornare” sul tema dell’estinzione del credito. Per tali ragioni, la sentenza va cassata e, non essendovi questioni di fatto da accertare la causa, va decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., accogliendo il ricorso originario ed annullando l’atto impugnato.
La regolazione delle spese dei tre gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue il criterio della soccombenza. P.Q.M la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso di Giuseppe Sorace ed annulla l’intimazione di pagamento n. 0972018102645636000 del 29/03/2019; condanna l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese giudiziali, liquidate per il primo grado in euro 1.200,00, per l’appello in euro 1.500,00 e per questo giudizio di legittimità in euro 1.200,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Cos̀ deciso in Roma, nella camera