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Decreto — n. 34574/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34574/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34574/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14281/2022 R.G. proposto da: LIMENTANI ANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIEL DEL MONTE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PROV.LE I DI ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio n.29/2022 depositata il 03/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34574/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 14281/2022 R.G. proposto da: LIMENTANI ANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIEL DEL MONTE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PROV.LE I DI ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio n.29/2022 depositata il 03/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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contenzioso tributario lite in materia di tariffa differimento dell'imposizione arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio n.29/2022 depositata il 03/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14281/2022 R.G. proposto da: LIMENTANI ANGELO, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIEL DEL MONTE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIR. PROV.LE I DI ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del Lazio n.29/2022 depositata il 03/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14281/2022 Numero sezionale 4427/2025 Numero di raccolta generale 34574/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 745,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 18/12/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 14281/2022 Numero sezionale 4427/2025 Numero di raccolta generale 34574/2025 Data pubblicazione 29/12/2025