Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within 40 days of the court's proposal. The appellant, De Gregori Civiello Emanuele, did not respond to the procedural proposal sent by the court, while the opposing party, the Revenue Agency, argued for the dismissal based on this inaction. The court ruled that such silence constitutes a renunciation of the right to appeal, resulting in the termination of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within the prescribed period following the court's proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the litigation.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9212/2025 R.G. proposto da: DE GREGORI CIVIELLO EMANUELE rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DE GREGORI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentati e difesi dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.419/2025 depositata il 10/02/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 9212/2025 Numero sezionale 4422/2025 Numero di raccolta generale 34551/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/12/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Fabio Di Pisa Numero registro generale 9212/2025 Numero sezionale 4422/2025 Numero di raccolta generale 34551/2025 Data pubblicazione 29/12/2025