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Decreto — n. 34549/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34549/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34549/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 20434/2020 proposto da: COMUNE DI BARANO D’ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avv. Leonardo Mennella; -ricorrente- contro BAGNO MUGA DI GRIMALDI SERGIO C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Carmine Bernardo; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 1904/16/2020 depositata il 26 febbraio 2020 e notificata il 2 marzo 2020. Visto l’atto depositato il 16ottobre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 18/12/2025 La Presidente t

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34549/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 20434/2020 proposto da: COMUNE DI BARANO D’ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avv. Leonardo Mennella; -ricorrente- contro BAGNO MUGA DI GRIMALDI SERGIO C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Carmine Bernardo; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 1904/16/2020 depositata il 26 febbraio 2020 e notificata il 2 marzo 2020. Visto l’atto depositato il 16ottobre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 18/12/2025 La Presidente t

Parole chiave

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ricupero d'imposta opposizione al precetto esecutivo contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale procedura di rivendicazione nel pignoramento tassa di bollo non pagata

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 16ottobre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 20434/2020 proposto da: COMUNE DI BARANO D’ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avv. Leonardo Mennella; -ricorrente- contro BAGNO MUGA DI GRIMALDI SERGIO C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Carmine Bernardo; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 1904/16/2020 depositata il 26 febbraio 2020 e notificata il 2 marzo 2020. Visto l’atto depositato il 16ottobre 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 18/12/2025 La Presidente t