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Decreto — n. 34546/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34546/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34546/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12780/2025 R.G. proposto da: CIL s.r.l. rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO NAPOLITANO -ricorrente- contro SOGET S.p.A. rappresentata e difesa dall'avvocato DANILO MONACO -controricorrente- nonché contro COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.6699/2024 depositata il 28/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34546/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 12780/2025 R.G. proposto da: CIL s.r.l. rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO NAPOLITANO -ricorrente- contro SOGET S.p.A. rappresentata e difesa dall'avvocato DANILO MONACO -controricorrente- nonché contro COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.6699/2024 depositata il 28/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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procedura giudiziaria tributaria assoggettamento all'imposta procedura di ricupero d'imposta assistenza amministrativa fiscale comunicazione fiscale imposte comunali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12780/2025 R.G. proposto da: CIL s.r.l. rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO NAPOLITANO -ricorrente- contro SOGET S.p.A. rappresentata e difesa dall'avvocato DANILO MONACO -controricorrente- nonché contro COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.6699/2024 depositata il 28/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 12780/2025 Numero sezionale 4420/2025 Numero di raccolta generale 34546/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Soget S.p.A., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28/12/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO Fabio Di Pisa Numero registro generale 12780/2025 Numero sezionale 4420/2025 Numero di raccolta generale 34546/2025 Data pubblicazione 29/12/2025