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Ordinanza — n. 34543/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax collection orders, ruling on standing and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34543/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's objection regarding standing, holding that the debt collector retained the right to challenge the annulment of orders issued while acting as the municipality's agent. However, the Court allowed the appeal against the Regional Tax Commission's judgment for specific procedural errors, including the annulment of orders based on non-existent acts and failure to address prescription defenses. Consequently, the lower court's decision was quashed and remanded for a new trial to address these specific defects.

Regesto Legislator

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Art. 360, c.p.c.; Art. 112, c.p.c.; Art. 24, D.Lgs. 546/1992: The court must examine only the defects alleged by the parties, and the annulment of tax collection orders by the debt collector remains valid even after the transfer of the collection mandate, provided the debt originated during the mandate period.

Parole chiave

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tax collection mandate standing to appeal ultrapetition procedural defects prescription defense remand for retrial tax collection orders contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c.p.c.
Ciò posto, col primo motivo di ricorso, si denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 112, c.p.c.
4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione, per aver la CTR annullato le ingiunzioni di pagamento n.
Art. 24, D.Lgs. 546/1992
2.4.Ciò in applicazione di un principio, costantemente enunciato da questa Corte, secondo cui il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs.
Art. 36, D.Lgs. 546/1992
Ciò posto, col primo motivo di ricorso, si denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
546/1992, dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art.
Art. 118 disp. att., c.p.c.
Art. 19, D.Lgs. 546/1992
Col terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 19 d.
Art. 2948 c.c.
546/1992 e dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art.
art. 112 c.p
4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione, per aver la CTR annullato le ingiunzioni di pagamento n.
art. 140 c.p
410105 e n.28035, sempre indirizzate al de cuius,era nulla per violazione dell’art. 140 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5624/2023 R.G. proposto da SO.G.E.T. S.p.A., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato Danilo Monaco, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro PANNULLO ANITA, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato Giovanni Iodice, che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 5458/2022 depositata il 18 luglio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/12/2025 dal Consigliere CARMELA ROMANO.

FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 5458/2022 depositata il 18 luglio 2022 , la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in accoglimento dell’appello di Anita Pannullo, ha accolto il ricorso da quest’ultima proposto avverso le ingiunzioni fiscali nn. 0172444/2019, 0172433/2019, 0172436/2019, 0172440/2019, 0172438/2019, 0172446/2019, 0172445/2019 e 0172435/2019, emesse dalla SO.G.E.T. S.p.A, in qualità di concessionaria per la riscossione del Comune di Capaccio (SA), per il pagamento di €71.632,48, a titolo di ICI, IMU e TARSU dal 2006 al 2014.

Avverso la sentenza la SO.G.E.T. S.p.A. ha proposto ricorso, di cui la Pannullo ha chiesto il rigetto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va anzitutto disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare della ricorrente SOGET s.p.a., sollevata dalla controricorrente sul presupposto che, dal 31/12/2018, la società non sia più titolare del potere di accertamento e riscossione per conto del Comune di Capaccio (SA). 1.1. Vero che, alla data del ricorso, era cessata la convenzione in forza della quale il Comune di Capaccio aveva affidato alla Soget S.p.A. il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali. 1.2.

La circostanza è, tuttavia, irrilevante, perché le ingiunzioni di pagamento impugnate da Anita Pannullo - riguardanti il debito tributario del suo dante causa, Raffaele Pannullo, in relazione a TARSU, IMU ed ICI dal 2006 al 2014 – sono state precedentemente emesse dalla Soget S.p.A., in qualità di concessionaria per la riscossione del Comune di Capaccio, alla quale spetta, quindi, la legittimazione ad impugnare la sentenza che ha annullato tali atti (v. Cass. 21987/2025; Cass.21813/2019, che cita Cass. n. 12773/2018, n. 11514/2018, n. 25305/2017).

2. Ciò posto, col primo motivo di ricorso, si denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione, per aver la CTR annullato le ingiunzioni di pagamento n. 0172433/2019, n. 0172440/2019, n. 0172445/2019, n. 0172446/2019 e n. 0172444/2019, rilevando d’ufficio, in assenza di domanda da parte della ricorrente, vizi di notifica delle ingiunzioni sottostanti quelle impugnate, dirette al contribuente poi deceduto (Raffaele Pannullo) (rispettivamente, n. 58289, n. 329329/2016, n. 28036/2018, n. 410105/2018 e n. 28035/2018), e specificamente che gli avvisi di ricevimento delle ingiunzioni n. 58289, n. 329329 e n. 28036 erano privi del numero identificativo dell’atto impugnato, mentre la notifica delle ingiunzioni n. 410105 e n.28035, sempre indirizzate al de cuius,era nulla per violazione dell’art. 140 c.p.c.

Il motivo va accolto. 2.1. L a controricorrente non solo non contesta , ma ammette esplicitamente che le uniche contestazioni da lei sollevate a seguito della produzione, da parte della SO.G.E.T., della documentazione relativa alle notifiche eseguite nei confronti del Pannullo, avessero riguardato: la mancanza della firma del ricevente sull’ingiunzione n. 290733; la non riconducibilità al Pannullo della firma sulla relata di notifica dell’ingiunzione n. 58289; l’intestazione agli eredi del Pannullo delle ingiunzioni n. 183042, n. 7487 (nella quale sarebbe mancata anche la sottoscrizione del ricevente), n. 329329, n. 28036 e n. 410105, notificate al Pannullo (cfr. pg. 3 del controricorso:

“ La contribuente, in vista della udienza di discussione, con propria memoria rilevava, altresì, che il sig. Raffaele Pannullo era deceduto il 3/3/2019 sicché le notifiche compiute anteriormente a questa data ai soggetti ritenuti tout court eredi erano nulle in quanto effettuate nei confronti di chi erede non era; che, in ordine ad alcune notifiche, era presente la sola sottoscrizione del notificatore l’atto e non del destinatario della notifica; che, ancora, in ordine alla ingiunzione 58289 risultante come notificata al sig. Raffaele Pannullo veniva disconosciuta la sottoscrizione mentre in ordine alle ingiunzioni numeri 183042, 7487, 329329, 28036 e 410105 si rilevava che esse, benché emesse nei confronti degli eredi, venivano di poi notificate al sig.

Raffaele Pannullo”). 2.2. Circostanza che, peraltro, risulta dalla ricostruzione, da parte del giudice di primo grado, del contenuto della memoria difensiva del 7/10/2020 depositata dalla Pannullo (cfr. sentenza di I grado). 2.3. E’, pertanto, evidente la sussistenza del censurato vizio ex art.112 c.p.c., avendo la CTR Campania annullato le ingiunzioni di pagamento n. 0172433/2019, n. 0172440/2019, n. 0172445/2019, n. 0172446/2019 e n. 0172444/2019, sul presupposto della sussistenza di vizi di notifica delle ingiunzioni sottostanti quelle impugnate - e dirette al de cuius – (rispettivamente, n. 58289, n. 329329/2016, n. 28036/2018, n. 410105/2018 e n. 28035/2018) che la ricorrente non aveva dedotto, quindi in mancanza di una domanda in tal senso da parte della Pannullo. 2.4.Ciò in applicazione di un principio, costantemente enunciato da questa Corte, secondo cui il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione" (Cass.14455/2025; 23856/2024).

Altrimenti opinando, si legittimerebbe un’inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la proposta eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali la eccezione si fonda e che sostanzia l'onere di allegazione ricadente esclusivamente sulla parte (Cass.8398/2013).

3. Col secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d. lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att.,c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente. 3.1. Il motivo è in parte assorbito, con riguardo alla statuizione di annullamento relativa alle ingiunzioni n. 0172433/2019, n. 0172440/2019, n. 0172445/2019, n. 0172446/2019 e n. 0172444/2019, da cassarsi alla luce del precedente motivo. 3.2. La censura va, invece, accolta con riguardo alle altre ingiunzioni: la n. 5289, perché la sentenza fa riferimento ad un atto inesistente, mai indicato dalla SOGET né tanto meno risultante dai documenti prodotti; la n. 0172438/2019 (preceduta dall’ingiunzione n. 7487/2016) e la n. 0172436/2019 (preceduta dall’ingiunzione n. 183042/2014), per aver la CTR omesso di esporre le ragioni dell’annullamento per intervenuta prescrizione, non avendo indicato l’epoca di notifica degli atti interruttivi ed il periodo intercorso rispetto agli atti impugnati; la n. 0172435/2019, che la CTR ha giustificato col vizio di notifica dell’ingiunzione presupposta (la n. 290733), ma senza la minima motivazione in ordine alla dedotta sanatoria del vizio di notifica in conseguenza dell’impugnazione dell’ingiunzione medesima.

4. Col terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 19 d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR annullato le ingiunzioni di pagamento impugnate nonostante la notifica della intimazione di pagamento n. 135792/2019, che avrebbe consentito alla Pannullo di impugnare gli atti successivi (ingiunzioni opposte) soltanto per vizi propri. 4.1. La censura è assorbita per effetto dell’accoglimento dei precedenti motivi.

5. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, nei termini di cui in motivazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di