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Ordinanza Interlocutoria — n. 34538/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to regional tax court due to pending Supreme Court ruling on fraud exemption.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34538/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against the regional tax commission's rejection of his VAT deduction claim. The taxpayer argued the lower court failed to examine a specific fact regarding expense deductibility, while the tax agency contended the expenses were fraudulent. The court remitted the case to the regional tax court because a pending Supreme Court ruling on the same legal issue regarding fraud exemptions requires a new trial to ensure uniform application of the law.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; Art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000: When a pending Supreme Court decision concerns the same legal issue as the appealed judgment, the case must be remitted to the lower court for a new trial to ensure uniformity.

Parole chiave

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omitted fact examination fraudulent VAT deduction uniformity of law remittal to lower court tax fraud exemption sottrazione dell'iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto aliquota IVA ridotta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia: “Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. – Omesso esame di un fatto controverso – Sulla omessa e contraddittoria motivazione”.
Art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000
5714/2025 di rimessione alle Sezioni unite di questa Suprema Corte delle questioni inerenti l’ambito di applicazione dell’art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, nonché della decisione, sul medesimo ambito, della Corte costituzionale, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 5714/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Decisione della Corte Costituzionale
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.33117/2018 R.G. proposto da : LACELLI GIOVANNI ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZA D'AMICO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA PIAZZA GIOVINE ITALIA N. 7 -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA-MILANO n.1528/2018 depositata i l 06/04/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: LACELLI Giovanni Antonio era attinto da avviso di accertamento n. T9V01D600454 concernente il recupero a tassazione di maggiori imposte derivanti dal disconoscimento di costi indebitamente dedotti nell’a.i. 2011, in quanto imputabili ad operazioni oggettivamente inesistenti, essendo emerso che i fornitori del contribuente omettevano la presentazione delle dichiarazioni e svolgevano attività solo cartolare. La CTP di Pavia, adita impugnatoriamente dal contribuente, con sentenza n. 92/02/17 depositata il 28 marzo 2017, rigettava il ricorso.

La CTR della Lombardia, adita in appello dal medesimo, con la sentenza in epigrafe, rigettava il gravame, osservando: [I]l contribuente chiede riconoscersi soggettivamente inesistenti le fatture contestate dall’Agenzia resistente […]. [Segue disamina della giurisprudenza in specie sulla detrazione dell’IVA]. Ebbene, nella fattispecie[,] le prove testimoniali e documentali raccolte e prodotte dall’Ufficio dimostrano la consapevolezza e l’intento frodatorio del contribuente che non può quindi avvalersi del principio di neutralità dell’IVA […].

Proponeva ricorso per cassazione il contribuente con un motivo. Resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso. In data 27 febbraio 2025 il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata. In data 21 marzo 2025 il difensore del contribuente formulava articolata istanza di decisione, cui faceva seguito, in data 9 ottobre 2025, altresì il deposito di memoria. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia: “Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. – Omesso esame di un fatto controverso – Sulla omessa e contraddittoria motivazione”.

Il giudice d’appello “nulla […] motiva in ordine alla deducibilità della spesa […] ai fini delle imposte dirette e dei contributi previdenziali”. A fronte di tal emotivo, in memoria, si rappresenta che “nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza penale n. 2146/2022 emessa nel procedimento a carico dell’odierno ricorrente dal Tribunale Penale di Pavia il 14.12.2022–13.3.2023, divenuta irrevocabile, poiché passata in giudicato in data 28.4.2023, con la quale “assolve … LACELLI Giovanni … perché il fatto non sussiste”, invocandosi gli effetti dell’art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000.

La sentenza penale consta depositata nel fascicolo telematico in uno all’istanza di decisione. Dalla stessa si apprende esser stato assolto il contribuente, “perché il fatto non sussiste”, dal “delitto di cui all'articolo 2 comma I D.L.vo 7412000” per l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, indicando “nella dichiarazione PF2012 relativa all'anno di imposta 2011 elementi passivi fittizi […]” (capo B della rubrica). In ragione dell’ordinanza interlocutoria n. 5714/2025 di rimessione alle Sezioni unite di questa Suprema Corte delle questioni inerenti l’ambito di applicazione dell’art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, nonché della decisione, sul medesimo ambito, della Corte costituzionale, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.