Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The court noted that no response was filed after the deadline for the proposed judgment under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the appeal was deemed renounced, and the appellant was ordered to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period prescribed by law constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6064/2022 R.G. proposto da: GALA SPA, rappresentato e difeso dagli avvocati DAVIDE PERROTTA, VALERIO DI GRAVIO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Basilicata n.180/2021 depositata il 21/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 6064/2022 Numero sezionale 4417/2025 Numero di raccolta generale 34528/2025 Data pubblicazione 29/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/12/2025 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 6064/2022 Numero sezionale 4417/2025 Numero di raccolta generale 34528/2025 Data pubblicazione 29/12/2025