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Ordinanza — n. 34501/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses first ground for lack of interest but allows second ground regarding tax evidence rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34501/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the first ground inadmissible due to the prior case's extinction via simplified settlement, removing the necessary pre-judicial link. Conversely, the second ground was allowed because the lower court failed to properly evaluate specific evidentiary indicators supporting the tax authority's position. Consequently, the judgment was quashed on the accepted point and remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 1 lett. d) DPR 600/1973; Art. 2697 c.c.: The court established that percentage increases determined for a specific fiscal year constitute valid presumptive evidence for calculating average rates, provided the taxpayer does not contest the sampling methodology and the sample remains representative of the commercial activity.

Parole chiave

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inductive tax assessment percentage increase evidence sampling methodology burden of proof simplified settlement extinction remand for retrial tax authority presumption quota sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 1 lett. d) del DPR n. 600 del 1973
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R.
Art. 2697 c.c.
Art. 6 comma 13 del d.l. n. 119 del 2018
2909 c.c., nonché dell’art. 6 d.l.
Art. 295 c.p.c.
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art.
Art. 2909 c.c.
e dell’art. 2909 c.c., nonché dell’art.
Art. 6 d.l. n. 119/2018
2909 c.c., nonché dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 (art.
art. 295 c.p
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c.
art. 2909 c.c
e dell’art. 2909 c.c., nonché dell’art.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2-, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022
La sentenza impugnata ha trascurato di analizzare, e di farneoggetto anche di valutazione congiunta, gli indiziche militavano a favore della ripresa fiscale, secondo le prescrizioni dettate da questa Corte (Cass., Sez. 2-, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022, Rv.
Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 11717 del 12/04/2022
ai fini della dimostrazione di eventuali mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi di imposta l'applicazione di percentuali diverse ( Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 11717 del 12/04/2022, Rv.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15851 del 29/07/2016
Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 736 del 19/01/2021
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 2 349 / 20 23 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Scordo Antonino(C.F.: SCRNNN66D18H325P) –Intimato – AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF E ALTRO 2004 r.g. n. 2349/2023a.c.4/11/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA -CATANIA, n. 6668 / 22 , depositat a in data 28 / 7 /20 22 ;

Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 4 novembre 2025 ; Fatti di causa Nei confronti di AntoninoScordo (d’ora in poi, anche “il contribuente”) fu emesso un avviso di accertamentoper l’anno 2004, con riferimento al reddito di partecipazioneper la quota del 25% nella società Scordo Filippo C. s.a.s. di Antonino Scordo, anch’essa destinataria di un avviso di accertamento per l’annualità 2004. Il contribuente impugnò detto avviso di accertamentoe risultò vincitore sia in primo grado chedinanzi alla C.T.R., che confermò la sentenza di primo grado, sulla scorta anche dell’annullamento, confermato anch’esso in appello, dell’avviso di accertamento notificato alla società per il 2004.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato. Con decreto del 23/11/2022 il ricorso per cassazione proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di appello di accoglimento del ricorso contro l’avviso di accertamento notificato alla società per l’anno 2004 fu dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata della controversia. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., nonché dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 (art. 360, n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver confermato l’annullamento dell’avviso r.g. n. 2349/2023a.c.4/11/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano di accertamento notificato all’odierno contribuente sulla base della circostanza che anche l’avviso di accertamento per lo stesso anno d’imposta (2004) notificato alla società in accomandita semplice, di cui il contribuente è socio, era stato annullato, sicché l’atto impositivo notificato ad Antonino Scordo non poteva che restarne travolto. 1.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Come ha dato atto la stessa Agenzia ricorrente, il giudizio per cassazione introdotto dal ricorso contro la sentenza d’appello che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società è stato dichiarato estinto in seguito alla definizione agevolata avvenuta ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018.

Ne consegue che non vi è più una causa pregiudiziale rispetto a quella odiernae che, dunque, di quest’ultima non può più predicarsi alcuna necessità di sospensione. Peraltro, la non estensibilità degli effetti della definizione agevolata della causa della società a quella relativa al socio (Cass., sez. 6-5, n. 15076/2020)fa sì che quest’ultima deve proseguire.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver trascurato che la giurisprudenza più recente ha attribuito valenza indiziaria alla percentuale di ricarico applicata dalla società in anni vicini e prossimi a quello oggetto di verifica. Nella specie, la percentuale di ricarico in base alla quale è stato emanato l’avviso di accertamento al socio è in linea con quella attribuita con riferimento all’anno d’imposta 2003, immediatamente precedente a quello oggetto di verifica.

I rappresentanti della società in sede di verifica, inoltre, non avrebbero opposto obiezioni al modus operandi dei verificatori in sede di accertamento circa la scelta del campione significativo al fine del r.g. n. 2349/2023a.c.4/11/2025 Cons. est. Angelo Napolitano calcolo della percentuale di ricarico, e tale comportamento avrebbe comunque valore indiziario a sostegno della posizione del fisco. Non vi sarebbe, inoltre, l’obbligo dell’ufficio di sottoporre a verifica, al fine del calcolo della più attendibile percentuale di ricarico, tutte le merci oggetto di commercializzazione da parte delsoggetto che subisce l’accertamento, essendo sufficiente che il campione scelto sia comunque rappresentativo. 2.1.

Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha trascurato di analizzare, e di farneoggetto anche di valutazione congiunta, gli indiziche militavano a favore della ripresa fiscale, secondo le prescrizioni dettate da questa Corte (Cass., Sez. 2-, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022, Rv. 664316 -01). Innanzitutto, deve rilevarsi che, dopo un periodo di incertezza, ci si è assestati nel ritenere che in tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza per il calcolo della percentuale media sulla base delle fatture prodotte, atteso che lo stesso contribuente le ritiene rappresentative della propria attività commerciale, al fine di ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, e che in base all'esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, restando il contribuente il soggetto più vicino al soddisfacimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. ai fini della dimostrazione di eventuali mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi di imposta l'applicazione di percentuali diverse ( Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 11717 del 12/04/2022, Rv. 664491 -01).

In secondo luogo, valenza indiziaria deve essere attribuita anche al comportamento tenuto dal soggetto sottoposto ad accertamento nel corso delle operazioni di verifica, sicché se egli non contesta il modus r.g. n. 2349/2023a.c.4/11/2025 Cons. est. Angelo Napolitano procedendi dell’ufficio in relazione alla campionatura delle merci ai fini del calcolo della più probabile percentuale di ricarico praticata, tale inerzia può assurgere ad elemento alla stregua del quale convalidare in sede giurisdizionale gli esiti dell’accertamento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15851 del 29/07/2016 , Rv. 640619 -01).

In terzo luogo, non è necessario che i verificatori procedano ad analizzare la documentazione contabile di tutte le merci commercializzate dal soggetto sottoposto a verifica, bastando la campionatura di un numero statisticamente attendibile di merci appartenenti alle varie tipologie oggetto dell’attività commerciale (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 736 del 19/01/2021, Rv. 660296 - 01) .

3. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviataper nuovo esame alla CGT - 2 della Sicilia – sezione distaccata di Catania, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M Accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, c