Cassation court dismisses appeal on internal res judicata, citing preclusive effect of prior cassation remand ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal regarding the admissibility of internal res judicata in a remand proceeding. The taxpayer argued that a prior second-instance judgment created a binding precedent, but the Court held that the earlier cassation decision with remand precluded such an examination. Consequently, the Court ruled that the remand judgment's preclusive effect excluded the possibility of relying on the prior second-instance decision as a basis for the current appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 383 c.p.c.; Art. 136 c.p.c.: The preclusive effect of a cassation decision with remand excludes the examination of internal or external res judicata in the subsequent remand proceeding, as the remand judgment implicitly negates the existence of such a binding precedent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26898/2024 R.G. proposto da : DI CARLO CORRADO, in proprio e quale ex amm. p.t. dell’Associazione Circolo Il Geco, rappresentato e difeso dall’avv. Tiberio Ansidei di Catrano, dall’avv. Daniele Castoro e dall’avv. Federico Marrucci, in forza di procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliati presso l’avv. Castoro in Roma alla via degli Scipioni n. 235; - r icorrent e – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
–controricorrente– avverso la sentenzan. 607/2024 resa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, depositata in data 9/05/2024, non notificata; Giudizio di rinvio- Rilevabilità di pregresso giudicato interno – Condizioni. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025dal consigliere Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. L'Associazione non riconosciuta Il Geco, esercente attività di «organizzazioni con fini culturali e ricreativi»e il legale rappresentante Corrado Di Carlo proposero distinti ricorsi d avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca avverso gli avvisi con i quali l'Agenzia delle Entrate, disconoscendo i benefici di cui alla legge n. 383/2002, aveva accertato il maggior reddito per l'anno 2010 ed opera to una ripresa per Ires, Irap e Iva.
2. La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi, accolseil solo ricorso del Di Carlo.
3. S ull'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettò l'appello in quanto non era stata fornita la prova della effettiva attività svolta dal Di Carlo nel periodo di imposta,non essendo sufficiente, per ritenerlo responsabile dei debiti fiscali dell'Associazione, la semplice carica formale rivestita.
4. Avverso la sentenza della CTR propose ricorso per c assazione l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo, cui Corrado Di Carlo si oppose depositando controricorso. LaCorte, con ordinanza n. 8525/2022 , accolse il ricorso, cassando conrinvio la sentenza , in base al principio giurisprudenziale secondo il quale chi riveste cariche formali all'interno dell'associazione risponde solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per i tributi non corrisposti, ove venga dimostrato che abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato (v. Cass.25650/2018), ed evidenziando che la CTR non si era uniformata ai suesposti principi in quanto non aveva riconosciuto la responsabilità per le obbligazioni tributarie del legale rappresentante dell'Associazione e firmatario della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010- circostanza di fatto pacifica - per non avere l'Ufficio fornito la prova di una concreta ingerenza nell'attività gestoria dell'associazione.
5. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in sede di giudizio di rinvio, rigettò l’eccezione di giudicato interno proposta dal contribuente e accolse nelmerito l’appello erariale.
6. Contro tale decisioneil contribuente ha propo sto ricorso affidato aun motivo, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate . Il ricorso è stato fissato ex art. 380 - bis .1 c.p.c . per l ’adunanza cameraledel 7 novembre 2025 , per la quale il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo ed unico motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 , c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 329 c.p.c., evidenziando la violazione, da parte del c ollegio giudicante in sede di riassunzione, delle norme indicate in rubrica, laddove ha escluso che si fosse formato il giudicato interno in ordine alla sentenza di secondo grado fondata su due autonome rationes decidendi, tra cui in particolare una relativa alla mancata consegna del PVC al contribuente, censura accolta dalla CTP e confermata dalla CTR, ed in relazione alla quale l’Amministrazione finanziaria non aveva proposto ricorso per cassazione, avendo impugnato solo in riferimento alla violazione dell’art. 38 c.c.
2. Il motivo, fondato sull’assunto dell’esistenza di un esplicito giudicato favorevole al contribuente in appello anche in riferimento ad un vizio di motivazione dell’avviso impugnato, è infondato. Questa Corte in diversi precedenti, anche recenti, ha affermato che in tema digiudizio di rinvio, la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo deve essere coordinata con i principi che disciplinano quelgiudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione conrinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità ma anche quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice dirinvio non può prendere in esame la questione concernente l'esistenza di ungiudicato, esterno o interno, qualora l'esistenza di quest'ultimo, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione conrinvio (Cass. 08/02/2016 , n. 2411;
Cass.31/01/2025, n. 2365). Tale principio risulta vieppiù confermato dal recente intervento di Cass. Sez. U. 29/08/2025, n. 24172, che, nell’affermare che ilgiudicato rientra tra le questioni processuali rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo in quanto vizio attinente a «questioni fondanti» del processo, ha tuttavia ribadito «l’effetto preclusivo nel giudizio che segue la sentenza di cassazione con rinvio ex art. 383 c.p.c., ciò riguardando non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate».
Ciò premesso, appare evidente che la decisione di cassazione con rinvio è del tutto incompatibile con l’asserito giudicato sulla prima sentenza di appello. Il ricorso, integrata nei suddetti termini la motivazione della sentenza impugnata, va quindi respinto.
3. Alla soccombenza del ricorrente segue la condanna al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle entratementre non ricorrono i presupposti dell’art. 96 c.p.c., invocato dalla difesa erariale ma senza alcuna specifica motivazione. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ