Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34441/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal claiming lack of 'bonario notice' voids payment order and prevents sanction reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34441/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected a taxpayer's appeal challenging a tax payment order for failure to receive a 'bonario notice.' The taxpayer argued that without this notice, they could not access reduced sanctions and installment plans. The court held that for automated tax assessments based on declared figures, no prior notice is required and late payment precludes sanction reductions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 36bis d.P.R. n. 600/1973; Art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997: In automated tax assessments where the payment order derives from a mere liquidation of declared amounts, the lack of a prior 'bonario notice' does not invalidate the order or prevent the application of standard sanction rates due to late payment.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian tax law bonario notice requirement sanction reduction benefits automated tax assessment payment order validity late payment consequences Corte di Cassazione tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36bis d.P.R. n. 600/1973
Oggetto: Cartella di pagamento -Art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 - Omessa notifica di avviso bonario –Conseguenze.
Art. 54 d.P.R. n. 633/1972
600/1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972 , per la somma di Euro 18.974,09, relativa ad IRPEF ed IVA per l’anno 20 14, deducendone la nullità per il mancato invio dell’avviso bonario, che avrebbe consentito al ricorrente di beneficiare della sanzione ridotta al 10% e della rateizzazione in 20 rate trimestrali.
Art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
Considerato che: 1.Con l’unico motivo il contribuente deduce la « v iolazione e falsa applicazione dell’art. 6, co.
Art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997
600/1973 sia emessa sulla base del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, in particolare quando questi ultimi non procedano al versamento di somme dichiarate come dovute (Cass.25/05/2012, n.
Art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997
600/1973 sia emessa sulla base del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, in particolare quando questi ultimi non procedano al versamento di somme dichiarate come dovute (Cass.25/05/2012, n.
Art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002
115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
600/1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972 , per la somma di Euro 18.974,09, relativa ad IRPEF ed IVA per l’anno 20 14, deducendone la nullità per il mancato invio dell’avviso bonario, che avrebbe consentito al ricorrente di beneficiare della sanzione ridotta al 10% e della rateizzazione in 20 rate trimestrali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, 15/01/2016, n. 548
Cass., Sez. 5, 10/06/2015, n. 12023
Cass., Sez. 5, 06/06/2018, n. 14603
Cass. 03/07/2025, n. 18163
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23576/2024R.G. proposto da: SARCIA’ VINCENZO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. Vincenzo Petralia, il quale ha indicato l’indirizzo pec vincenzo.petralia@pec.ordineavvocaticatania.it; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 2477 / 1 0 / 20 2 4 , depositata i n data 26 marzo 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Rilevato che:

1. Vincenzo Sarcià i mpugnava innanzi alla Co mmissione tributaria provinciale di Messina l a cartella di pagamento n. Oggetto: Cartella di pagamento -Art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 - Omessa notifica di avviso bonario –Conseguenze. 29520180004214591000, emessa ai sensi dell'art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972 , per la somma di Euro 18.974,09, relativa ad IRPEF ed IVA per l’anno 20 14, deducendone la nullità per il mancato invio dell’avviso bonario, che avrebbe consentito al ricorrente di beneficiare della sanzione ridotta al 10% e della rateizzazione in 20 rate trimestrali. La CTP rigettavail ricorso, negando l’obbligo, in capo all’Ufficio, di notificare l’avviso bonario.

2. Il contribuente interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (poiC orte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia), ribadendo l’ ecce zione di nullità della cartella per l’omesso invio dell’avviso bonario e rimarcando l’impossibilità di accedere ad alcuni benefici per il detto omesso invio. La CGT-2 respingeva l’appello, ritenendo non necessario il preventivo invio dell’avviso bonario e, in relazione alle sanzioni, possibile per il contribuente fruire della relativa riduzione mediante il versamento, entro 30 giorni dal ricevimento della cartella, dell’importo ivi quantificato, anche tramite rateizzazione.

3. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo. L ’Ufficio resiste con controricorso . È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 7 novembre 2025. Il ricorrente ha depositato, in data 28 ottobre 2025, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che: 1.Con l’unico motivo il contribuente deduce la « v iolazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 5 l 212/2000 in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.»; accetta l’assunto della CGT - 2 circa la non necessità dell’invio dell’avviso bonario, ma contesta comunque al giudice dell’appello di non avergli riconosciuto i benefici (riduzione delle sanzioni al 10% e rateizzazione in 20 rate) cui avrebbe potuto avere accesso nell’ipotesi in cui avesse ricevuto il detto avviso. 1.1.

Il motivo è infondato. 1.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’invio dell’avviso bonario non è dovuto quando, come nella specie, la cartella di pagamento ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 sia emessa sulla base del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, in particolare quando questi ultimi non procedano al versamento di somme dichiarate come dovute (Cass.25/05/2012, n. 8342; da ultimo, in senso conforme, Cass.09/04/2025, n. 9369; si vedano, altresì, Cass. 08/07/2014, n. 15584; Cass. 10/06/2015, n. 12023); si è, inoltre, precisato (Cass.n. 28311/2021) che “in caso di liquidazione delle imposte in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate, nelle quali la cartella emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell'omissione (Cass., Sez. 5, 15/01/2016, n. 548), la tardività del versamento, come accaduto nella specie, esonera l'Amministrazione dall'obbligo di inviare comunicazione di irregolarità al contribuente, sicché non sussistono, in tale evenienza, i presupposti per ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni stesse (Cass., Sez. 5, 10/06/2015, n. 12023) e che, nell'ipotesi di comunicazione di irregolarità conseguente al controllo formale della dichiarazione, il beneficio della riduzione delle sanzioni previsto dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, opera esclusivamente quando, entro iltermine previsto, venga eseguito il pagamento integrale, con la conseguenza che, in caso di adempimento parziale, devono essere applicate le sanzioni nella misura "ordinaria" del trenta per cento sull'intero ammontare della somma originariamente dovuta, anziché solamente sul residuo non versato (Cass., Sez. 5, 06/06/2018, n. 14603)”.

Si è, recentemente, ribadito che ‘l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo, in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, sicché in tale ipotesi non è dovuta comunicazione di irregolarità, né, in ogni caso, dalla omissione di detta comunicazione può derivare la non debenza o la riduzione delle sanzioni e degli interessi di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, vigente ratione temporis ’ (Cass.03/07/2025, n. 18163). 1.3.

La decisione della CGT-2 è, quindi, immune da censure, avendo fatto corretta applicazione del sopra riportato principio di dirittoed avendo, tra l’altro, affermato che il contribuente avrebbe potuto accedere ai benefici invocati mediante richiesta, nel termine di 30 giorni, di rateizzazione dell’importo indicato in cartella.

2. Il ricorso va, quindi, rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma d