Cassation appeal dismissed; tax authority's claim rejected due to taxpayer's request for simplified case definition extinguishing the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal ruling that favored the taxpayer. The taxpayer had submitted a request for simplified case definition, which legally extinguished the underlying tax dispute. Consequently, the court held that the cassation appeal was inadmissible because the substantive controversy no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 119/2018; Art. 1, comma 186, legge 197/2022: A request for simplified case definition extinguishes the underlying tax dispute, rendering any subsequent cassation appeal by the tax authority inadmissible regardless of notification timing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37854/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente - contro MONTANARI FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Covino in forza di procura a margine del controricorso; -controricorrente– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagnan. 2139/2018 depositata in data 17 / 09 /201 8 , non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 2025 dal consigliere Federico Lume.
FATTI DI CAUSA Definizione agevolata d.l. 119/2018- Pendenza del termine per impugnare 1. La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n. THF01E602152/2014, emesso dalla Direzione Provinciale di Forlì- Cesena, relativo all’anno d’imposta 2008, avente ad oggetto la presunzione di distribuzione di utili extracontabili in capo alla sig.ra Montanari quale sociaal 100 per cento di Spring s.r.l. a sua volta socia al 100 per cento della accertata Stone Group s.r.l. L’avvisodi accertamento era stato impugnato con esito favorevole al contribuente sia in primo grado (CTP Forlì) sia in appello (CTR Emilia- Romagna) con la sentenza n. 2139/2018 che aveva evidenziato come i rilievi avrebbero dovuto essere rivolti alla società Spring s.r.l. e non ad un soggetto estraneo a ogni atto e fatto gestionale della società Stones.r.l.
2. Contro tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione in base a un motiv o mentre Francesca Montanari resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 5 dicembre 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 41 d.P.R.n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 2697, 2727, 2729 c.c., in relazione all’affermazione per cui il recupero degli utili extracontabili realizzati dalla società Stone Group s.r.l. avrebbe dovuto avvenire mediante un previo accertamento a carico di altrasocietà Spring s.r.l. e non direttamente in capo alla socia di quest’ultima, in quanto soggetto estraneo ai fatti gestionali. Evidenzia come sia fatto non contestato che la contribuente possegga il 100 per cento della Spring s.r.l. che a sua volta detiene il 100 per cento della Stone Groups.r.l.
2. Parte contribuente ha depositato in atti domanda di definizione agevolatarelativa all’avviso di accertamento per cui è causa presentata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, cui sono allegate le quietanze di pagamento delle prime rate. La lite, in mancanza di diniego, deve considerarsi quindi pacificamente estinta. Sul punto appare appena necessario precisare che non è rilevante la circostanza che il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate sia stato notificato dopo la presentazione della domanda di definizione agevolata, alla luce del principio(espresso da Cass. n. 16642/2025 in relazione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 186 , della legge. n. 197 del 2022, ma evidentemente applicabile anche all’analoga previsione che viene in rilievo nel caso in esame) per cui qualora, inpendenza del termine per l'impugnazione della sentenza d'appello, il contribuente presenti istanza didefinizione agevolata , il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate, ancorché successivo all'istanza stessa, deve reputarsi ammissibile, permanendo in capo all'Amministrazione il relativo interesse, in virtù della divaricazione temporale fra iltermine finale per l'impugnazione di legittimità (nel caso di specie il 17/12/2019, in virtù della sospensione dei termini di cui al comma 11 dell’art. 6 citato) e quello fissato per la valutazione del cd. condono(il 31/07/2020, ai sensi del successivo comma 12) .
3. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. dalla l. n. 136 del 2018. In ragione della qualità di ricorrente di Agenzia delle entrate e della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti del pagamento del c.d. doppio contributo unificato, applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o applicazione analogica.