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Ordinanza — n. 34431/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for missing necessary co-litigant in VAT tax dispute case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34431/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal judgment null and void because the necessary co-litigant, Matilde Codispoti, was not summoned to the proceedings. The tax agency argued that the administrative act required the participation of all partners due to the automatic attribution of income, creating a necessary joinder of parties. The court ruled that a judgment rendered without all necessary co-litigants is absolutely null and must be annulled ex officio, leading to the remittal of the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.; D.Lgs. 546/1992, art. 14: When a tax act involves necessary co-litigants due to the indivisibility of the debt, the absence of any one of them renders the judgment absolutely null and subject to annulment ex officio.

Parole chiave

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necessary joinder of parties VAT tax assessment absolute nullity of judgment ex officio annulment litisconsorzio necessario automatic income attribution remittal for new trial validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.
Con il primo motivo, propostoin relazione all’art. 360, primo comma, n.
D.Lgs. 546/1992, art. 14
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n.
art. 112 cod. proc. civ
546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 1 d.lgs. n. 208/2015
128/2015, dell’art. 1 d.lgs. n. 208/2015 e dell’art.
art. 115 cod. proc. civ
208/2015 e dell’art. 115 cod. proc. civ.; censura la sentenza:

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 14815/2008
ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., n. 14815/2008; Cass.
Cass. n. 23096/2012
14815/2008; Cass. n. 23096/2012; Cass.
Cass. n. 25300/2014
23096/2012; Cass. n. 25300/2014; Cass.
Cass. n. 7789/2016
25300/2014; Cass. n. 7789/2016; Cass.
Cass. n. 16730/2018
7789/2016; Cass. n. 16730/2018; Cass.
Cass. n. 27603/2018
16730/2018; Cass. n. 27603/2018e, più di recente, Cass.
Cass. n. 23585/2019
27603/2018e, più di recente, Cass. n. 23585/2019; Cass.
Cass. n. 11230/2020
23585/2019; Cass. n. 11230/2020; Cass.
Cass. n. 35187/2022
11230/2020; Cass. n. 35187/2022; Cass.
Cass. n. 33319/2023
35187/2022; Cass. n. 33319/2023).
Cass. Sez. U. n. 3678/2009
Cass. n. 6644/2018
Cass. n. 23315/2020
6644 /2018 ; Cass. n. 23315/2020; Cass.
Cass. n. 4665/2021
23315/2020; Cass. n. 4665/2021).
Cass. S.U. n. 14815/2008
Cass. S.U. n. 14815/2008) non si estende ad altro avviso di accertamento nei confronti della società.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27459/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CARACOGESS S.A.S. cessata in persona del l.r.p.t., RANIERI MARIA CANDIDA, quest’ultima anche in proprio, rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Pugnaghi e dall’avv. Nicola Pagnotta, in forza di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma alla via Denza n.15; -controricorrenti– nonché Litisconsorzio necessario in appello- Società di persone RANIERI GERARDO, RANIERI VINCENZO, RANIERI MARIA CANDIDA, RANIERIANNA, RANIERI ALBINA, eredi di CODISPOTI MATILDE - intimati - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1803 /2017 depositata in data 21/04/2017, non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 2025 dal consigliere Federico Lume.

FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale ( CTR ) della Lombardia accoglieva l’appello della società Caracogess s.a.s. e della socia Ranieri Maria Candida proposto contro la sentenza reiettiva del ricorso avverso l’avviso di accertamento, con cui, a fini Irape Iva per l’anno di imposta 2002, era contestato alla società il ruolo dimera cartiera; in particolare il giudice del gravame riteneva l’amministrazione decaduta dal potere di accertamento non operando il raddoppio dei termini, conclusione cui giungevain base a due concorrenti ragioni :

a) l ’ interve nu t a modifica normativa di cui al d.lgs. 128/2015, che prevede che il raddoppio operi solo ove la denuncia sia stata presentata entro il termine ordinario;

b) la maturazione del termine di prescrizione alla data della notifica dell’avviso di accertamento.

2. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate in base a due motivi. Resistecon controricorso Ranieri Maria Candida quale socia e legale rappresentante della societàmentre non hanno svolto attività difensiva gli altriintimati. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28novembre 2024e poi, a seguito di ordinanza interlocutoria con cui era ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso a Ranieri Gerardo, Ranieri Vincenzo e Ranieri Anna, nuovamenteper l’adunanza camerale del 5 dicembre 2025.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Deve darsi atto preliminarmente che l’Agenzia delle entrate ha adempiuto all’ordinedi rinnovazione della notifica del ricorso a Ranieri Gerardo, Vincenzo e Anna. 1.1. Con il primo motivo, propostoin relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ. sia per l’apparenza della motivazione sia perché le specifiche ragioni di doglianza in tema di decadenza, fondanti la pronuncia, non erano state dedotte nel primo grado di giudizio.

Col secondo motivo essa deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 d.P.R. n. 633 del 1972, 43 d.P.R. n. 600 del 1973, del d.lgs. 128/2015, dell’art. 1 d.lgs. n. 208/2015 e dell’art. 115 cod. proc. civ.; censura la sentenza:

a) laddove ha ritenuto che la legge n. 208/2015 abbia fatto venire meno l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 recante la cd. clausola di salvaguardia degli avvisi notificati fino al 2/09/2015;

b) laddove, pur essendo pacificamente in presenza di dichiarazione non presentata ha ritenuto che il termine ordinario scadesse entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

c) laddove non ha considerato che l’unico presupposto del raddoppio dei termini è la sussistenza degli estremi dell’obbligo di denuncia senza che avesse alcuna rilevanza la prescrizione. 2.La parte controricorrente eccepisce l’estraneità alla lite degli altri intimati, eredi di Codispoti Matilde, e mai convenuti nel giudizio di merito; l’eccezione non appare fondata in quanto i n caso di decesso della parte vittoriosa il ricorso per cassazione deve essere notificato all’erede della stessa (Cass. n. 7981/2007; Cass.22180/2020; Cass.SU 14699/2010).

Dagli atti del fascicolo di ufficio emerge però che il ricorso originario era stato proposto dalle due socie (Maria Candida Ranieri e Matilde Codispoti) della società estinta mentre l’appello fu proposto solo da Ranieri Maria Candida anche per conto della società. Tale circostanza impedisce di accedere all’esame del merito dei motivi. Infatti, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., n. 14815/2008; Cass. n. 23096/2012; Cass. n. 25300/2014; Cass. n. 7789/2016; Cass. n. 16730/2018; Cass. n. 27603/2018e, più di recente, Cass. n. 23585/2019; Cass. n. 11230/2020; Cass. n. 35187/2022; Cass. n. 33319/2023). Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevatao dal collegio di primo grado o dal collegio d'appello, deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro (Cass.

Sez. U. n. 3678/2009 e, più di recente, Cass. n. 6644 /2018 ; Cass. n. 23315/2020; Cass. n. 4665/2021). Nel caso di specie, emerge dagli atti processuali che Matilde Codispoti, pure originaria ricorrente, non sia stata evocata nel giudizio di appello, circostanza da cui deriva la nullità di tale giudizio. Non incide su tale conclusione l’eccezione di giudicato favorevole formatosi sull’avviso personale emesso nei confronti di Ranieri Maria Candida, in quanto il giudicato favorevole su un’eccezione personale (quale è la decadenza dal potere di emettere l’avviso di accertamento: cfr.

Cass. S.U. n. 14815/2008) non si estende ad altro avviso di accertamento nei confronti della società. Né il giudicato opera su considerazioni di carattere giuridico in quanto la mera identità dellequestioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio –non applicandosi la regola dello stare decisis(Cass. n. 211/2024).

3. Concludendo,va dichiarata la nullità del giudizio di appello e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M dichiara la nullità del giudizio di appello; c assa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizion