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Ordinanza — n. 34420/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal due to failure to prove service of writ to necessary co-plaintiff.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34420/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to prove proper service of the writ to Giuliana Toscano, a necessary co-plaintiff. Although the agency mailed the documents, the recipient refused them, and the agency did not submit the required proof of deposit in the electronic file. The court applied binding precedent requiring the specific receipt of deposit notice to validate service when delivery is refused.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 8 L. 890/1982: In cases of refused postal service, proof of procedural perfection requires the specific receipt of the deposit notice, not merely proof of mailing.

Parole chiave

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inadmissible appeal service of writ necessary co-plaintiff proof of deposit postal notification rules corretta notificazione documenti mancanti inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289; dell’art.
Art. 115 cod. proc. civ.
289; dell’art. 115 cod. proc. civ.; dell’art.
Art. 2697 cod. civ.
civ.; dell’art. 2697 cod. civ..
Art. 1, secondo comma, e Art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
35078,Cass. 18/12/2024 n.
Art. 8 della L. n. 890 del 1982
art. 115 cod. proc. civ
289; dell’art. 115 cod. proc. civ.; dell’art.
art. 2697 cod. civ
civ.; dell’art. 2697 cod. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass. 17/07/2025, n. 19979
Cass. 23/04/2025, n. 10724
19979Cass. 23/04/2025, n. 10724 , Cass.
Cass. 30/12/2024, n. 35078
10724 , Cass. 30/12/2024, n. 35078,Cass.
Cass. 18/12/2024 n. 33187
35078,Cass. 18/12/2024 n. 33187 ) .
Cass. n. 10012 del 2021
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28134/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – Contro STUTO CONCETTA E TOSCANO MAURA, anche nella qualità di eredi di TOSCANO ALFIO FRANCESCO, –intimati – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG . SICILIA , SEZIONE STACCATA DI SIRACUSA, n. 10427 / 20 2 1 , depositata in data 23 novembre 2021; Sisma 90 –Silenzio rifiuto –Istanza di rimborso -Onere della prova - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre2025 dal c onsigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di Concetta Stuto e Maura Toscano,anche nella qualità di eredi di Alfio Francesco Toscano, avverso la sentenza in epigrafe. C on quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello delle eredi – Concetta Stuto, Maura Toscano e Giuliana Toscano –avverso la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso Irpef, Ilor e contributi al Servizio Sanitario Nazionale versati nella misura del 90 per cento, relativa ai periodi di imposta 1990, 1991, 1992.

2. I contribuenti sono rimasti intimati.

3. Con ordinanza interlocutoria questa Corte rilevava che l’Agenzia delle entrate non aveva evocato in giudizio, né aveva notificato il ricorso, a Giuliana Toscano sebbene quest’ultima fosse anch’essa parte del giudizio di appello quale erede del ricorrente, così come risultante sia dall’intestazione della sentenza impugnata che dallo svolgimento del processo.Per l’effetto, ordinava l’integrazione del contraddittorio Considerato che:

1. Con il primomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289; dell’art. 115 cod. proc. civ.; dell’art. 2697 cod. civ..

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, secondo comma, e dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Come già rilevato nell’ordinanza interlocutoria, l’Agenzia delle entrate ha omesso di evocare in giudizio Giuliana Toscano la quale aveva partecipato al giudizio di secondo grado in qualità di erede della parte originaria, e quindi quale litisconsorte necessario. Di qui l’ordine di integrazione del contraddittorio. 3.2.Dall’esame degli atti si evince che la notificazione del ricorso per cassazione, in esecuzione della ordinanza interlocutoria di questa Corte, è stata eseguita nei confronti di Giuliana Toscano, a mezzo posta.

Nell’avvisodi ricevimento risulta attestata: (a)la mancata consegna per temporanea assenza del destinatario; (b)il deposito presso l’ufficio postale; (c) l’immissione de ll’ avvis o nella cassetta della corrispondenza; (d) la spedizione delle comunicazioni di avvenuto deposito (c.a.d.) (e) l’omesso ritiro degli atti entro il termine di dieci giorni. La ricorrente, invece, non ha versato nel fascicolo telematico la ricevutadi ritorno della comunicazion e di avvenuto deposito de l plico. 3.3. Ciò posto, va osservato che sulla questione delle conseguenze derivanti dalla mancata allegazione della c.a.d. sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 10012 del 2021, risolutiva di un contrasto interno di giurisprudenza.

Con il citato arresto si è affermato che, in caso di notifica di un atto impositivo ovvero processuale mediante il servizio postale, qualora l’atto non venga consegnato per rifiuto a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate alla ricezione, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data -in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8della L. n. 890 del 1982-esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, non essendo a tal fine sufficiente la prova della spedizione della suddetta raccomandata informativa. 3.4.Alla stregua del surriferito principio di diritto, in difetto di prova del perfezionamento della notificazione del ricorso e di svolgimento di attività difensiva ad opera della parte destinataria, non rimane che dichiarare l’inammissibilità della spiegata impugnazione (cfr.

Cass.17/07/2025, n. 19979Cass. 23/04/2025, n. 10724 , Cass. 30/12/2024, n. 35078,Cass. 18/12/2024 n. 33187 ) .

4. Non deve provvedersi in ordine alle spese processualiatteso che le altre parti sono rimaste intimate. Non deve farsi luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), essendo l’Agenzia delle Entrate esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore delle amministrazioni pubbliche (arg. ex artt. 12, comma 5, d.l. n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, d.P.R. n. 115 del 2002), dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo. P.Q.M La C