Italian tax court quashes lower court ruling denying hidden profits to shareholders due to pending company tax case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision which barred attributing hidden profits to shareholders because a separate company tax lawsuit was pending. The Agency of Revenue argued that without a final ruling on the company's tax status, presumptions of profit distribution could not apply to individual shareholders. The Court held that the extinction of the company's tax judgment did not legally preclude the assessment of hidden profits against shareholders, as the company's procedural outcome did not substantively revoke the tax claim against them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 45 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546: The extinction of a company's tax judgment does not preclude the attribution of hidden profits to shareholders, as the company's procedural outcome does not substantively revoke the tax claim against them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25020/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro TUNDO ITALO, TUNDO VITO, TUNDO ROSSELLA, TUNDO RICCARDO TUNDOANDREA MARTINO, in qualità di eredi di COLUCCIA CONSIGLIA, –intimati – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PUGL IA , SEZIONE STACCATA LECCE,n. 76 2 / 20 22 , depositata il 18 / 03 /20 22 ; Avviso di accertamento – Irpef –società a ristretta base –soci – distribuzione utili Cons. est.
Rosanna Angarano 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025dal consigliere Rosanna Angarano . FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confrontidi Tundo Italo, Tundo Vito, Tundo Rossella, Tundo Riccardo,Tundo Andrea Martino – tutti in qualità di eredi di Coluccia Consiglia – i quali non hanno svolto attività difensiva, avverso la sentenza di cui all’epigrafe. Con quest’ultima, la C.t.r. ha rigettatol’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. che aveva accoltoil ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale era stato recuperato a tassazione, per l’anno di imposta 2006, un maggior reddito di capitale in ragione della presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili, accertati nei confronti della partecipata Italian Food s.r.l. ritenuta società a ristretta base.
2. La C.t.r., a conferma della sentenza di primo grado, dava atto che il separato giudizio – introdotto dalla Italian Food s.r.l. la quale aveva impugnato l’avviso di accertamento societario – si era estinto per mancata riassunzione a seguito dell’interruzione per fallimento della contribuente. Affermava che con il fallimento le parti avevano «preso atto del venir meno della ragion d’essere della lite» e che, in mancanza di un una decisione sull’atto propedeutico, l’Ufficio non aveva titolo per attribuire ai soci utili occulti, essendo necessario un valido accertamento a carico della società.
3. Con ordinanza interlocutoria questa Corte rilevava che l’Agenzia delle entrate aveva notificato il ricorso per cassazione agli eredi personalmente. Tuttavia – sebbene avesse riferito che questi ultimi erano rimasti contumaci in appello – dall’intestazione della sentenza impugnata risulta, in realtà, che gli stessi, collettivamente individuati, erano difesi dall’Avv. Gianluigi Vitiello. Pertanto, disponeva l’acquisizione dei fascicoli di merito al fine di individuare le parti Cons. est. Rosanna Angarano 3 costituite nel giudizio di secondo grado e, per ragioni di economia processuale, disponeva,sin da subito, la rinotificazione del ricorso.
L’Amministrazione ha documenta to di aver provveduto alla rinotifica. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione dell’art. 45 d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’estinzione del giudizio nel quale era stato impugnato l’accertamento societario aveva determinato il venir meno di quest’ultimo. Osserva che, al contrario, l’estinzione del giudizio di primo grado per inattività delle parti aveva reso definitivo l’atto impositivo.
2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art.38, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 2727 e 2729cod. civ. Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che, in mancanza di una decisione sull’avviso societario, l’Ufficio non potesse attribuire gli utili occulti ai soci, anche in presenza di ristretta base, in virtù di semplici presunzioni. Osserva che, laddove detta motivazione dovesse interpretarsi come impossibilità di accedere alla prova presuntiva, la stessa si porrebbe in contrasto con i principi fissati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità.
3. Il primo motivo è fondato. 3.1. Secondo un pregresso orientamento di legittimità, la definitività dell'atto impositivo determinata dall'estinzione del giudizio era assimilabile a quella derivante dal passaggio in giudicato della sentenza di merito (Cass., 17/07/ 2014, n. 16354). Successivamente tale assimilazione è stata esclusa (Cass. n. 22/12/2023, n. 35907). Cons. est. Rosanna Angarano 4 In ogni caso, questa Corte, con orientamento costante, ha precisato che l'annullamento, con sentenza passata in giudicato dell’avviso societario per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari; viceversa, tale carattere pregiudicante non si rinviene nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento,le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale (Cass. 22/03/2024, n. 7756, Cass. 19/01/2021, n. 752).
I medesimi principi sono applicabili alla fattispecie in esame, sicché, l’estinzione in primo grado del giudiziosull’atto impositivo societario, e la conseguente mancanza di accertamento della sussistenza di ricavi occulti, non pregiudica l’accertamento nei confronti dei soci, difettando una pronuncia che revochi in dubbio il merito dell’atto impositivo. 3.2. La C.t.r., nell’affermare che in assenza dell’accertamento propedeutico, non era possibile attribuire ai soci gli utili occulti sulla scorta della presunzione di distribuzione degli stessi,non si è attenuta a questi principi.
4. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata. 4.1. Dalla motivazione complessiva di quest’ultima emerge che la C.t.r. ha ritenuto illegittimo l’atto impositivo emesso nei confronti del socio esclusivamente perché non vi era una decisione sull’avviso societario propedeutico. Invece, non emerge affatto che la stessa abbia inteso negare, in genere, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra-contabili in società a ristretta base. 4.2. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia Cons. est.
Rosanna Angarano 5 sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia-sezione staccata di Lecce, in diversa composizio