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Ordinanza — n. 34418/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of specific appeal grounds and unproven debt extinguishment via debt write-off scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34418/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the taxpayer failed to provide specific grounds for challenging the tax assessment in the written petition. Although the taxpayer claimed to have joined a debt write-off scheme, the court found no documentary proof linking the paid installments to the specific tax debt under review. Consequently, the appeal was rejected for lack of interest in obtaining a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 3 c.p.c.; Art. 18 d.lgs. 31/12/1992 n. 546: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for challenge, and a subsequent claim for dismissal based on debt write-off fails without univocal proof linking the payment to the contested tax debt.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility specific grounds requirement debt write-off scheme lack of interest tax assessment nullity recupero delle spese esecutive allegazioni insufficientemente motivate procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo il contribuentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione per apparente motivazione, con conseguente nullità della sentenza e comunque, ai sensi dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo il contribuentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.lgs.31 dicembre 1992, n.546.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/11/2022, n. 34109
Cass. 18/11/2022, n. 34109).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29312/2017 R.G. proposto da: GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO,in proprio, nella sua qualità di avvocato, e rappresentato e difeso anchedall’avv. Clementina Fafone e dall’avv. Giuseppe Colapietro, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata– avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA , n. 3934/2017, depositata il 03/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal consigliere Rosanna Angarano. Cartella di pagamento –c.d. rottamazione –prova dell’avviso di accertamento prodromico –mancanza – difetto di interesse Cons. est. Rosanna Angarano 2 Rilevato che:

1. Giuseppe Mazzucchiello impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli l’avviso di accertamento (n. TF501ACO5706/2013) con il quale l’Agenzia delle Entrate, previo precedente invito di esibizione di documentazione, aveva rettificato,ai sensi dell’art 39, comma1 lett. d), d.P.R. n.600 del 1973 l’imponibile per l’anno d’imposta 2008, ai fini Iva, Irpef e Irap, accertando maggiori ricavirispetto a quelli dichiarati e disconoscendo di alcuni costi 2. La C.t.p. di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso per mancanza dei motivi di impugnazione, con sentenza confermata in appello. La C.t.r. rileva va che era del tutto assente la parte argomentativa ovvero la critica all’atto impositivo ed affermava che non era sufficiente l’esibizione di fatture e documenti a soddisfare l’onere imposto dalla legge, occorrendo invece spiegare perché fossero idonei a contrastare la tesi dell’Ufficio.

3. Il contribuente propo ne ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrateche non ha espletato attività difensiva. Con memoria depositata il 24 novembre 2025il ricorrente ha dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo con adesione alla definizione agevolataed ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, espese compensate. Considerato che:

1. Con l’unico motivo il contribuentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione per apparente motivazione, con conseguente nullità della sentenza e comunque, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n.3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.lgs.31 dicembre 1992, n.546. Il contribuente assumeche, contrariamente a quanto assunto dalla C.t.r., il ricorso contene va specifici motivi di impugnazione, anche in Cons. est. Rosanna Angarano 3 considerazione della struttura e dei contenuti dell’avviso di rettifica, dell’oggetto della domandae dei documenti depositati.

2. Il ricorrente deduce di aver aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali relative all’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio e, per l’effetto, chiede dichiararsi l’estinzione del processo. A sostegno dell’istanza ha depositato la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa alle somme da pagare per l’adesione alla c.d. rottamazione ed i bollettini attestanti il pagamento delle dieci rate dicui al piano comunicatogli.

3. Invero, manca agli atti la prova che le cartelle di cui alla rottamazione siano effettivamente quelle emesse per il recupero delle somme dovute in ragione dell’atto impositivo qui impugnato. In mancanza di un collegamento univoco, pur non potendosi ritenere perfezionata la fattispecie estintiva collegata alla rottamazione della cartella esattoriale, l’istanza rileva come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito sicché il ricorso va dichiarato inammissibile a tale titolo (nello stesso senso cfr. Cass. 18/11/2022, n. 34109).

4. Non deve provvedersi sulle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta, nella specie, perdifetto di interesse (tra le tante Cass. n. 34109 del 2022 cit.). P.Q.M La Co