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Ordinanza Interlocutoria — n. 34390/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to failed service of notice and requires personal delivery.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34390/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by Big Collection S.R.L. against a regional tax commission decision. The court found that all attempts to serve the notice of hearing via electronic mail and subsequent judicial officer delivery failed because the defendant's lawyer was removed from the bar and the company's representative was unavailable. Consequently, the court ordered a remittal to a new hearing date, mandating that the notice be personally delivered to the appellant to ensure their right of defense is fully protected.

Regesto Legislator

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Art. 136, comma 3, e 145 c.p.c.; Art. 140, 143 c.p.c.: When service of a hearing notice fails due to the absence of the recipient or the unavailability of their representative, the court must remand the case for a new hearing with a mandatory order for personal delivery to the party.

Parole chiave

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service of process right of defense remittal to new hearing personal delivery tax administrative appeal failed notification judicial officer notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 136, comma 3, c.p.c.
Art. 145 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
136, comma 3, e 145 c.p.c., detto avviso potrà essere notificato, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, anche nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente, ove occorra a norma dell’art. 140 o 143 del medesimo codice;
Art. 143 c.p.c.
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Testo completo

5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16901/2019 R.G. proposto da BIG COLLECTION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Rosetta Vergati (domicilio digitale: r.vergati48@avvocatinocera-pec.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n.9952/2018 depositata il 19 novembre 2018 ●udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2025 dal Consigliere Danilo Chieca;

●rilevatoche: - la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale al difensore della ricorrente Big Collections.r.l. in liquidazione, avv. Rosetta Vergati, non è andata a buon fine, essendo la destinataria risultata non presente sul sistema RegInde ; - da informazioni acquisite è emerso che il predetto difensore risulta cancellato dall’albo degli avvocati; -anche il successivo tentativo di comunicazione effettuato nei confronti della prefata società e del suo liquidatore pro tempore ha avuto esito negativo;

●ritenuto che: -al fine di garantire la possibilità di una piena esplicazione del diritto di difesa, si renda necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, prevedendo che l’avviso di fissazione della successiva udienza sia comunicato alla parte ricorrente personalmente; -in base al combinato disposto degli artt. 136, comma 3, e 145 c.p.c., detto avviso potrà essere notificato, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, anche nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente, ove occorra a norma dell’art. 140 o 143 del medesimo codice;

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che, a cura della Cancelleria, l’avviso di fissazione della successiva udienza sia comunicato personalmente alla parte ricorrente, secondo quanto indicato in motivazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Co