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Ordinanza — n. 34371/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished after plaintiff voluntarily joins simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34371/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the plaintiff's voluntary admission to the simplified settlement procedure. Carl Bertil Lagerman, a Swedish pensioner, had previously joined the expedited process under Law 197/2022 and declared no further interest in the appeal. The court applied the authentic interpretation of Article 12 bis of D.L. 84/2025, which states that judgment extinction occurs upon the payment of the first installment and the submission of the required declaration.

Regesto Legislator

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Art. 12 bis d.l. n. 84/2025; Art. 1, comma 235, l. n. 197/2022: The effective perfection of a simplified tax settlement is achieved through the payment of the first installment and the submission of the statutory declaration, thereby automatically extinguishing the related judicial proceedings.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax judgment extinction first installment payment voluntary withdrawal of appeal authentic interpretation of law diritti del contribuente imposta sul reddito imputazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 12 bis del d.l. n. 84/2025, convertito con l. n. 108/2025
Vista la documentazione versata in atti, l’ammissione alla procedura di definizione agevolata ed il pagamento puntuale delle rate fino ad oggi in scadenza, trova applicazione la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12 bis del d.l.
Art. 1, comma 236, l. n. 197/2022
Vista la documentazione versata in atti, l’ammissione alla procedura di definizione agevolata ed il pagamento puntuale delle rate fino ad oggi in scadenza, trova applicazione la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12 bis del d.l.
Art. 1, comma 235, l. n. 197/2022
Vista la documentazione versata in atti, l’ammissione alla procedura di definizione agevolata ed il pagamento puntuale delle rate fino ad oggi in scadenza, trova applicazione la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12 bis del d.l.
Art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 202/2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24073/2020 R.G. proposto da LAGERMAN CARL BERTIL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato CARDI MARCELLO (CRDMCL63R18D708M) rappresentato e difeso dall'avvocato CALVIERI CARLO (CLVCRL56M25D218X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’UMBRIA n.413/2019 depositata i l 17/12/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il sig. Carl Bertil Lagerman è cittadino svedese, residente in Italia, ove percepisce pensione erogatagli dal sistema previdenziale scandinavo ed ivi tassata negli anni di imposta 2009, 2010 e 2011. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha dichiarato di essersi avvalsa della procedura di definizione agevolata della controversia di cui alla l. n. 197/2022, dichiarando di non aver più interesse al ricorso.

CONSIDERATO Dev’essere esaminata con priorità l’istanza di sospensione del giudizio depositata dalla parte contribuente. Vista la documentazione versata in atti, l’ammissione alla procedura di definizione agevolata ed il pagamento puntuale delle rate fino ad oggi in scadenza, trova applicazione la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 12 bis del d.l. n. 84/2025, convertito con l. n. 108/2025, in vigore dal 2 agosto 2025, per cui “Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate –Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto- legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.” Pertanto, il giudizio dev’essere dichiarato estinto.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Spe