Cassation appeal dismissed due to lack of notification; case remanded for service on the opposing agency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had declared the tax notice non-existent due to improper delivery procedures. The appellant, the Tax Agency, had failed to serve the cassation petition on the opposing agency, TIBI 15 SRL, which was an incidental appellant in the lower proceedings. Consequently, the Court ordered the case to be remanded to the new docket to allow proper notification of the appeal to the missing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 legge n. 890 del 1982; Art. 366 c.p.c.: The failure to notify a cassation appeal to an incidental party in the lower judgment renders the appeal procedurally defective, necessitating remand for proper service.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27137/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- TIBI 15 SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI GURNARI -resistente- avverso la SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA sez. dist. REGGIO CALABRIA n. 2133/2018 depositata i l 16/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. Rilevato che:
1. La Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. dist. Reggio Calabria (hinc: CTR), con la sentenza n. 2133/2018 depositata in data 16/07/2018, ha respinto sia l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (hinc: ADER), che l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 426/2009, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria aveva accolto il ricorso proposto da TIBI 15 s.r.l. in liquidazione (hinc: la contribuente o la società contribuente), contro la cartella di pagamento con cui veniva richiesto il pagamento delle somme dovute in relazione all’anno d’imposta 2002.
2. Nel caso di specie la contribuente assumeva di aver appreso dell’esistenza della cartella in occasione di una procedura esecutiva promossa da Equitalia, con atto di pignoramento notificato nel 2008. 2.1. La CTR ha ritenuto fondate le censure svolte dalla contribuente in relazione alla ritualità della notifica della cartella di pagamento. Quest’ultima, secondo quanto risultava dalla copia della ricevuta di ritorno prodotta in giudizio, risultava, infatti, essere stata consegnata a persona addetta alla ricezione atti rinvenuta dal portalettere al domicilio fiscale del destinatario.
Ai sensi dell’art. 7 legge n. 890 del 1982, tuttavia, nell’ipotesi in cui la spedizione del plico raccomandato non avvenga a mani del destinatario il portalettere deve inviare a quest’ultimo un avviso a mezzo lettera raccomandata, con cui comunica l’avvenuta consegna. Il mancato invio di tale comunicazione raccomandata non comporta la nullità della notificazione, bensì la sua inesistenza. Di conseguenza, la notifica della cartella di pagamento, nel caso in esame, deve considerarsi inesistente.
3. Contro la sentenza della CTR l’ADER ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.
4. La contribuente si è costituita con controricorso.
5. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Considerato che:
1. In via preliminare occorre disporre, a carico della ricorrente, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, appellante incidentale nel giudizio definito dalla sentenza impugnata, non risultando notificato nei suoi confronti il ricorso in cassazione.
2. La causa deve essere, pertanto, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo fissa ndo alla ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la notificazione del ricorso e della presente ordinanza all’Agenzia delle Entrate.