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Ordinanza — n. 34344/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of standing after debt payment and favorable tax ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34344/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lost the legal interest to act after paying the debt and obtaining a favorable tax ruling. The appellant argued that the tax assessment debt was extinguished by the 'facilitated definition' procedure and full payment, rendering the original tax collection notice void. The Court ruled that since the underlying dispute was resolved and the debt settled, the appellant no longer had standing to challenge the tax collection notice.

Regesto Legislator

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Art. 378 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: When a taxpayer fully pays a tax debt and obtains a favorable administrative or judicial decision extinguishing the underlying assessment, the subsequent tax collection notice loses its legal basis, resulting in a loss of standing (interesse ad agire) for any subsequent appeal.

Parole chiave

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loss of standing tax collection notice facilitated definition interest to act tax debt extinguishment condanna al pagamento pecuniario ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 378 c.p.c.
Con la memoria ex art. 378 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non deve essere dato luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, considerato che la carenza di interesse è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.
art. 378 cod. proc. civ
Con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16463/2025
ex multis: Cass. n. 16463/2025; Cass.n.764/2025; Cass.
Cass. n. 764/2025
Cass. n. 3095/2025
16463/2025; Cass.n.764/2025; Cass. n. 3095/2025; Cass.
Cass. n. 24083/2018
3095/2025; Cass. n. 24083/2018).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22389/2018 R.G. proposto da : CARPENTIERI CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITALIANO SANTORO unitamente all’avvocato LORENA TROMBETTA -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE DIREZ PROV III ROMA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- Avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA n.323/2018 depositata i l 23/01/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere RAFFAELLA BROGI.

FATTI DI CAUSA 1. Il presente giudizio trae origine da una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2005 emessa nei confronti di Claudio Carpentieri (hinc: il contribuente) e impugnata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso del contribuente con sentenza n. 15506/2016, confermata alla Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR), con la sentenza n. 323/2018 depositata in data 23/01/2018 che aveva respinto l’appello proposto dal sig. Carpentieri.

2. Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi e l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

3. Con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il contribuente ha esposto che: -la cartella di pagamento impugnata, alla pag . 2 nell’ambito della sezione “Note relative alla descrizione”, precisa che si tratta di « iscrizione a seguito sentenza ctp n. 435/62/11 depositata il 21/12/2011, relativa all’avviso di accertamento TK7021700777/2010 anno di imposta 2005 …»; - il giudizio definito dalla sentenza n. 435/62/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma è stato, successivamente, interessato dal ricorso proposto davanti a questa Corte iscritto al R.G. n. 12043/2014 , definito con decreto n. 22058/2021, depositato in cancelleria il 2 agosto 2021, in esito alla presentazione da parte del sig.

Claudio Carpentieri ( in qualità di successore, quale socio accomandatario della Body Art, di Carpentieri Claudio Di Gregorio Giovanni Co. S.a.s.) della domanda di definizione agevolata relativa alla controversia pendente in ordine all’avviso di accertamento n. TK7021700777cit.; - il sig. Carpentieri ha provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato per un totale complessivo di euro 65.668,66 , producendo quietanze allegate alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

4. Il ricorrente afferma, quindi, che: « Nella fattispecie sono dunque presenti tutti i presupposti per procedere alla estinzione del presente giudizio nonché alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere posto che il Signor Claudio Carpentieri ha provveduto, nelle more, anche al pagamento integrale del debito rateizzato - v. doc.ti cit. dal n.15 al n.40 - (cfr. ex multis: Cass. n. 16463/2025; Cass.n.764/2025; Cass. n. 3095/2025; Cass. n. 24083/2018). È di tutta evidenza che nel caso di specie la cartella impugnata risulta ormai priva del titolo visto l'avvenuto perfezionamento della definizone [definizione] agevolata della controversia dinanzi la Corte di Cassazione R.G. n.12043/2014 e la estinzione del relativo giudizio -nell’ambito del quale era stata emessa la sentenza della Commissione Provinciale di Roma n.435/62/11 da cui scaturiva la cartella de qua - e vista la documentazione prodotta con la presente memoria attestante l’avvenuto integrale pagamento di tutte le somme dovute da parte del Signor Claudio Carpentieri.» RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

In via preliminare, occorre rilevare la sopravvenuta carenza di interesse ad agiredel ricorrente.

2. La cartella impugnata prodotta agli atti è stata, infatti, emessa in esito alla definizione del giudizio di primo grado relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. TK7021700777, cui viene fatto riferimento non solo nella cartella, ma anche nell’ambito del decreto 02/08/2021, n. 22058 con il quale è stato estinto il giudizio sub R.G. n. 12043/2014.

3. La parte ricorrente afferma, quindi, di aver estinto l’intero debito portato nella cartella di pagamento impugnata.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, disponendo la compensazione delle spese di lite. 4.1. Non deve essere dato luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, considerato che la carenza di interesse è sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso. P.Q.M dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente. dispone la compensazi