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Ordinanza — n. 34335/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax collection requires prior warning only when declaration uncertainties exist, not for pure document checks.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34335/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that annulled a tax assessment due to lack of a prior warning notice. The taxpayer argued the notice was mandatory, but the court held it applies only when significant uncertainties exist in the tax declaration. Since the case involved a straightforward document check without interpretative gaps, the procedural requirement was not met.

Regesto Legislator

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Art. 36-bis DPR 600/1973; Art. 6 comma 5 L. 212/2000: The obligation to issue a prior warning notice exists solely when uncertainties regarding relevant aspects of the declaration are present, not for all document-based verifications.

Parole chiave

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prior warning notice requirement tax declaration uncertainties documentary verification scope procedural nullity tax administrative contradiction duty rimborso dell'imposta preventiva sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Oggetto: Cartella di pagamento - Art. 36bis d.P.R.
Art. 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212
600/1973, per la somma di Euro 489.475,27, relativa ad IVA, IRPEF ed IRAP per gli anni di imposta 2002 e 2003.Eccepiva la nullità dell’atto perché non precedutoda avviso bonario, ex art. 6, comma 5, l.
Art. 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462
Art. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Art. 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
602; dell’art. 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in relazione all’art.
Art. 36bis d.P.R. n. 600/1973
Oggetto: Cartella di pagamento - Art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 - Prodromico avviso bonario - Necessità -Condizioni Rilevato che:

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8342 del 25/05/2012
Cass. 09/04/2025, n. 9369
8342 del 25/05/2012; da ultimo, in senso conforme, Cass. 09/04/2025, n. 9369; si vedano, altresì, Cass.
Cass. n. 15584 del 08/07/2014
9369; si vedano, altresì, Cass. n. 15584 del 08/07/2014;
Cass. n. 12023 del 10/06/2015
Cass. n. 12023 del 10/06/2015; Cass.
Cass. n. 1711 del 24/01/2018
12023 del 10/06/2015; Cass. n. 1711 del 24/01/2018, la quale evidenzia che la valutazione è, in proposito, affidata al giudice di merito).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22093/2024R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –ricorrente – contro SIRACUSA LEGNO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia , n. 7488 / 04 / 20 2 3 , depositata i n data 11 settembre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2025 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Oggetto: Cartella di pagamento - Art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 - Prodromico avviso bonario - Necessità -Condizioni Rilevato che:

1. La Siracusa Legno s.r.l. i mpugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l a cartella di pagamento n. 298 2007 0010300448, emessa ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, per la somma di Euro 489.475,27, relativa ad IVA, IRPEF ed IRAP per gli anni di imposta 2002 e 2003.Eccepiva la nullità dell’atto perché non precedutoda avviso bonario, ex art. 6, comma 5, l. 212/2000, e per difetto di motivazione. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo necessario l’invio dell’avviso bonario ed assorbita ogni altra questione.

2. L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (poi C orte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia), ribadendo la non necessità dell’invio dell’avviso bonario. La CGT-2 confermava la decisione di prime cure;riteneva, in particolare, che nel caso di specie sussisteva l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall’art. 6, comma 5, l. 212/2000.

3. L’ADE propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e notificato il 14 ottobre 2024 alla società contribuente a mezzo pec all’indirizzo del difensore costituito in secondo grado.La contribuente ed ADER sono rimaste intimate. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 7novembre 2025. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell’articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché dell’articolo6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 in combinato disposto con l’art.2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462; del decreto interministeriale del 3 settembre 1999, n. 321 e successivi; dell’articolo 20, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; dell’art. 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».L’Ufficio sostiene di aver dedotto in appello che nella specie non vi fosse necessità alcuna di comunicazioni alla parte, atteso che ‘si era limitato ad un confronto tra quanto dichiarato dalla parte e i versamenti effettivamente effettuati, risultati del tutto omessi per le imposte iscritte a ruolo’ (pag. 6 del ricorso).

In altre parole, vertendosi in ipotesi di imposte dichiarate e non versate, non potevano sussistere incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. L'art. 36bis, comma 1, d.P.R. 600/1973 (liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni), dispone che "sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione". L'art. 36bis, comma 3,d.P. R . n. 600/1973 , prevede, poi, che "quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione...l'esito della dichiarazione è comunicato al contribuente...per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali". L'art. 6 comma 5 della legge 212/2000 dispone, quindi, che "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente...a fornire i chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta...".

Quanto al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, l’inadempimento dell’obbligo di invio del cd. avviso bonario è sanzionato con la nullità. Peraltro, esso non è imposto in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dei menzionati artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1972 e 54 bis del d.P.R. 633 del 1972, «ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso» (Cass. n. 8342 del 25/05/2012; da ultimo, in senso conforme, Cass. 09/04/2025, n. 9369; si vedano, altresì, Cass. n. 15584 del 08/07/2014;

Cass. n. 12023 del 10/06/2015; Cass. n. 1711 del 24/01/2018, la quale evidenzia che la valutazione è, in proposito, affidata al giudice di merito). 1.3. Nella specie la CGT-2 ha incentrato la motivazione non solo sulla mancata comunicazione di irregolarità, ma anche sulla necessità del contraddittorio preventivo, affermando che ‘la verifica non ha implicato solo un controllo documentale sui dati contabili indicati in dichiarazione, ma è fondata sul diniego di poste portate in compensazione, che presuppone in re ipsa, una valutazione delle ragioni che avevano indotto il contribuente alla detrazione negata…l’iscrizione a ruolo, effettuata ex art. 36bis DPR 600/73, non scaturiva solo dal mancato versamento delle imposte così come dichiarate dal contribuente, ma presupponeva una analisi di aspetti incerti e rilevanti della dichiarazione, che andavano preventivamente contestati a contribuente’ (pag. 3 della sentenza).

Detta motivazione, chiara e puntuale in ordine alle ragioni di incertezza, fondanti l’obbligo di contraddittorio preventivo, non è affatto contrastata dall’ADE; quest’ultima afferma di essersi limitata ad un confronto tra quanto dichiarato dalla contribuente ed i versamenti effettuati, senza nemmeno riportare le ragioni (diverse, secondo la CGT-2) poste a fondamento della pretesa contenuta nella cartella impugnata.

2. Il ricorso va, quindi,rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese essendo rimaste le controparti intimate. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l.