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Ordinanza — n. 34318/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a Cassation order omitting lawyer fee deduction due to material error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34318/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous order regarding tax proceedings. The lower court had failed to explicitly state that lawyer fees should be deducted from the opposing party's costs, despite the lawyers having formally requested this deduction. The Court ruled that the omission constituted a material error under civil procedure law and ordered the correction to include the deduction clause.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288, 391-bis c.p.c.; In the absence of a legislative provision, the material error correction procedure is the available remedy for omitting the deduction of lawyer fees, ensuring the rapid execution of the defense's rights.

Parole chiave

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material error correction lawyer fee deduction Cassation order amendment civil procedure code antistatary declaration ammende per infrazione procedurale rettifiche finanziarie detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Considerato che -va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod.
Art. 288 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
12739 del 2024) ; visto l'art. 391-bis c.p.c.; P.Q.M dispone che l'ordinanza di questaCorte, sezione tributaria, n.
Art. 93 c.p.c.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod.
art. 391 bis cod. proc. civ
12739 del 2024) ; visto l'art. 391-bis c.p.c.; P.Q.M dispone che l'ordinanza di questaCorte, sezione tributaria, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art.
art. 391-bis c.p
12739 del 2024) ; visto l'art. 391-bis c.p.c.; P.Q.M dispone che l'ordinanza di questaCorte, sezione tributaria, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 16037/2010
Cass. n. 12962/2012
Cass. n. 12962/2012; Cass.
Cass. n. 12437 del 2017
12962/2012; Cass. n. 12437 del 2017).
ord. n. 31033 del 2019
Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022
31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022;
Cass. sez.6 - 5, Ordinanza n. 937 del 2023
Cass. sez.6 - 5, Ordinanza n. 937 del 2023 ); -all’esito della novella di cui al d.lgs.
Cass. n. 12184/2020
Cass. n. 12184/2020; Cass.
Cass. n. 14/2016
12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass.
Cass. n. 21213/2013
14/2016; Cass. n. 21213/2013;Sez.
Sez. 5, Ordinanza n. 12739 del 2024
21213/2013;Sez. 5, Ordinanza n. 12739 del 2024) ; visto l'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE Sui ricorsi riuniti iscritti ai n.n. 10988 e 11741 del ruolo generale dell’anno 2023 proposti Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; - (già) ricorrente - contro Ferdinando Dell’Aquila rappresentato e difeso,giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to Francesco Maglione e dall’Avv.to Gianfranco Ficca Oggetto: Tributi CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) dei difensori: francescomaglione1 @avvocatinapoli.legalmail.it e avv.gianfrancoficca@legalmail.it - (già) controricorrente – AVVERSO l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,sezione tributaria, n.11632 del 2024 , depositata il 30 aprile 2024 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29 ottobre 2025 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE 1.Con riguardo ai procedimenti riuniti RG n. 10988/2023 e n. 11741/2023, gli Avv.ti Francesco Maglione e Gianfranco Ficca, in qualità di difensoridi Ferdinando Dell’Aquila, hanno depositato istanza per la correzione di errore materiale dell'ordinanza n.11632 del 2024 depositata il 30 /04/202 4 nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, nel respingere entrambi i procedimenti, condannava l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, in favore del controricorrente, al pagamento delle spese processuali che liquidava complessivamente in euro 18.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, senza disporre la distrazione delle spese in favore degli avvocatimedesimi, dichiaratisi antistatari; 2.L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva;

3. All’udienza dell’11.9.2024, con ordinanza interlocutoria depositata in data 14.9.2024- rilevato che non risultava agli atti la prova della notifica all’Agenzia delle entrate dell’istanza di correzione di errore materiale – veniva disposto il rinvio dei procedimenti riuniti RG n. 10988/2023 e n. 11741/2023 a nuovo ruolo, assegnando alla parte contribuente il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la notificazione all’Agenzia delle entrate del ricorso per correzione di errore materiale. 4.In data 25.10.2024, la parte contribuente ha depositato copia delle ricevute di accettazione e consegna della notifica del "Ricorso ex artt. 287 ss. c.p.c." eseguita il 24.10.2024 all'Agenzia delle Entrate.

5. In data 16 maggio 2025, parte contribuente ha depositato istanza di prelievo e fissazione dell’udienza. Considerato che -va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (vedi Cass., Sez.

U., n. 16037/2010;conf. Cass. n. 12962/2012; Cass. n. 12437 del 2017). Le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022;

Cass. sez.6 - 5, Ordinanza n. 937 del 2023 ); -all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 12739 del 2024); -l'ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata dagli Avv.ti Francesco Maglione e Gianfranco Ficcanei controricors i depositati in entrambi i procedimenti , mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; -pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 9, dopo le parole "accessori di legge", le parole "con distrazione delle spese in favore de gli AvvocatiFrancesco Maglione e Gianfranco Ficca dichiarat i si antistatari"; - nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente e in mancanza di opposizione dell’intimata (v.

Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013;Sez. 5, Ordinanza n. 12739 del 2024) ; visto l'art. 391-bis c.p.c.; P.Q.M dispone che l'ordinanza di questaCorte, sezione tributaria, n. 11632 del 2024 depositata il 30/04/2024 venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 9, dopo le parole "accessori di legge" le parole "con distrazione delle spese in favore degli Avvocati Francesco Maglione e Gianfranco Ficca dichiaratisi antistatari". Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull