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Ordinanza — n. 34312/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to apparent reasoning violating constitutional minimums in tax penalty decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34312/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax authority's appeal and quashed the lower court's decision due to apparent reasoning. The taxpayer argued the judgment lacked logical foundations by citing foreign cases without analyzing domestic facts and abruptly determining deductible costs without justification. The court ruled that such reasoning violates the constitutional minimum required for judicial decisions, mandating a retrial with proper motivation.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 156 c.p.c.: A judgment is void if the reasoning is merely apparent, failing to logically connect facts to conclusions and depriving the decision of the constitutional minimum required for judicial control.

Parole chiave

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apparent reasoning constitutional minimum tax penalty judicial motivation quashing decision logical fallacy tax appeal costo d'esercizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost.
Art. 156 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso principale, infatti, deduce la inesistenza o nullità della sentenza impugnata per inidoneità al raggiungimento dello scopo dovuta al difetto dei requisiti essenziali di forma-contenuto per essere la motivazione meramente apparente, per violazione dell’art. 156 c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 36 c.p.c.
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.
D.Lgs. n. 546 del 1992

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9105/2017
Cass. S.U. n. 8053/2014
Cass. n. 5209/2018
8053/2014, seguita da Cass. n. 5209/2018; in termini si veda anche Cass.
Cass. n. 24313/2018
5209/2018; in termini si veda anche Cass. n. 24313/2018).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27748/2016 R.G. proposto da: SOCIETA’ EUROPEA DI PARTECIPAZIONE 1992 s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. Massimo Antonini (domicilio digitale PEC: massimo.antonini@legal.chiomenti.net ) e dell’avv. Corrado Grande (domicilio digitale PEC: corrado.grande@legal.chiomenti.net) - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - Oggetto: motivazione apparente della sentenza Cons. Est.

Roberto Succio contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2601/35/2016, depositata il 4 maggio 2016; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/11/2025 dal Consigliere Roberto Succio FATTI DI CAUSA La SOCIETA’ EUROPEA DI PARTECIPAZIONE 1992 s.r.l. in liquidazione impugnava gli avvisi di accertamento ad essa notificati con i quali, riguardo ai periodi d’imposta 2008 e 2009, a seguito di PVC della GdF erano disconosciuti ai fini dell’imposta reddituale e dell’iva una serie di costi che la ridetta società, esercente “attività di holding ” , aveva sostenuto per prestazioni fornite da altre società appartenenti al medesimo gruppo.

La CTP di Milano accoglieva i ricorsi riuniti. Appellava l’Ufficio. Con la sentenza qui gravata, il giudice dell’appello ha accolto in parte l’impugnazione dell’Amministrazione Finanziaria, rideterminando i costi indeducibili per entrambi i periodi di imposta. Ricorre a questa Corte la società contribuente con tre motivi di doglianza; propone autonomo ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto articolato in una sola censura. La contribuente ha resistito con controricorso al ricorso dell’Amministrazione Finanziaria e depositato memoria illustrativa delle proprie difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE Cons. Est. Roberto Succio Va qualificato come principale il ricorso proposto dalla SOCIETA’ EUROPEA DI PARTECIPAZIONE 1992 s.r.l. in liquidazione, in quanto notificato in data 1° dicembre 2016; il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria diviene quindi incidentale poiché notificato successivamente, in data 5 dicembre 2016. Venendo ai motivi di ricorso, possono esaminarsi congiuntamente, in quanto costituenti entrambi censure di carattere motivazionale, il primo motivo di ricorso principale e il solo motivo di ricorso incidentale.

Il primo motivo di ricorso principale, infatti, deduce la inesistenza o nullità della sentenza impugnata per inidoneità al raggiungimento dello scopo dovuta al difetto dei requisiti essenziali di forma-contenuto per essere la motivazione meramente apparente, per violazione dell’art. 156 c. 2 c.p.c., 132 c. 1 n. 4 e n. 5 c.p.c., 118 disp. att. ne c.p.c., 36 c. 2 n. 4 e n. 5 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere il giudice del merito fornito giustificazione inidonea in ordine alla decisione raggiunta, senza evidenziare come siano stati individuati costi per servizi resi alla contribuente società dalle società da essa partecipate e/o controllate né come sia stata quantificato il loro ammontare in euro 217.285,50.

L’unico motivo di ricorso incidentale lamenta la violazione dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la CTR da un lato reputata in generale provata la pretesa dell’Ufficio; dall’altro ritenuto deducibili alcuni importi di costi, tra cui quelli per servizi per euro 799.944,00. Va precisato, a questo punto, come la Corte ritenga che la trattazione dei motivi di ricorso non sia in alcun modo preclusa né influenzata, in questa sede, dalla presenza in atti delle sentenze penali di assoluzione, depositate a questa Corte in data 29 ottobre 2025.

Cons. Est. Roberto Succio Si tratta della sentenza n. 3689 della Corte d’Appello di Milano, Sezione Seconda Penale, depositata in cancelleria il 10 luglio 2015 (“sentenza Penale Mokark”, come la individua la società contribuente) e della sentenza n. 11270/2018 del Tribunale Penale di Milano in Composizione Monocratica, Sezione Prima Penale, depositata in cancelleria il 29 novembre 2018 (“sentenza Penale Società Estere”, come la individua ancora la parte ricorrente principale). Entrambi i motivi di cui si è detto sopra, infatti, sono all’evidenza fondati e il loro accoglimento travolge in totola sentenza impugnata.

Come è noto, risulta ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U., n. 8053/2014, seguita da Cass. n. 5209/2018; in termini si veda anche Cass. n. 24313/2018). Nel caso che ci occupa, la sentenza del giudice meneghino dopo aver premesso considerazioni generali in tema di inerenza dei costi, richiama la sentenza reso da altro giudice – che ha ritenuto fittiziamente collocata all’estero la partecipata società MOKARK – per argomentare in ordine alla illegittimità del mancato prelievo sulla plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in tale società, senza però in alcun modo argomentare in ordine alle conseguenze di fatto e di diritto che da tali operazioni si sono verificate Cons. Est.

Roberto Succio nei confronti della SOCIETA’ EUROPEA DI PARTECIPAZIONE 1992 s.r.l. in liquidazione. Inoltre, la pronuncia di merito – con evidente salto logico che rende incomprensibili le ragioni della decisione –dopo tali osservazioni passa a indicare analiticamente gli importi degli elementi negativi che ritiene indeducibili, determinandoli – ex abrupto – in euro 217.285,50 per l’anno 2008 e in euro 1.049.125,50 per l’anno 2009. Tale quantificazione è enunciata senza esser preceduta da alcun elemento in fatto idoneo a render manifesto l’iter logico-giuridico seguito per la loro concreta determinazione e senza fare alcun riferimento, sul punto, alle prospettazioni e difese delle parti processuali.

È di tutta evidenza che siffatta motivazione non rende intellegibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e percepibile il fondamento della decisione. La motivazione della decisione della CTR rientra dunque nelle gravi anomalie argomentative individuate nei menzionati arresti giurisprudenziali, concretizzando un chiaro esempio di «motivazione apparente» e ponendosi pertanto al di sotto del «minimo costituzionale». In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso principale e dell’unico motivo di ricorso incidentale, assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame.

P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso principale e il motivo di ricorso incidentale; dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso principale; Cons. Est. Roberto Succio cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione , alla