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Ordinanza — n. 34307/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling notification via unregistered PEC address valid if recipient received the document.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34307/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a second-instance judgment that had annulled a tax notice sent via an unregistered PEC address. While the taxpayer argued the lack of registration invalidated the notification, the court held that the strict formal requirements for digital notifications apply primarily to the recipient's diligence, not the sender's. Consequently, the court found the lower court's decision to invalidate the notification based on the unregistered address to be legally erroneous and ordered the case to be remanded.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis, comma 1, della l. 21 gennaio 1994, n. 53; Art. 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: In notifications via PEC, the requirement for a registered address applies to the recipient's duty of diligence, not the sender, rendering a notification valid if the recipient actually received it despite the address not being publicly registered.

Parole chiave

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PEC notification validity tax administrative procedure digital address registration burden of diligence notification invalidity Cassation appeal remand to lower court notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile
Con il primo motivo si prospetta censura a sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione/falsa applicazione dell’art.
Art. 3-bis, comma 1, della l. 21 gennaio 1994, n. 53
3 del codice di procedura civile per violazione/falsa applicazione dell’art. 3-bis, comma 1, della l. 21 gennaio 1994, n. 53, in combinato disposto con l’art.
Art. 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
53, in combinato disposto con l’art. 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, avendo il giudice dell’appello erroneamente dichiarato invalida la notificazione della cartella di pagamento impugnata eseguita a mezzo PEC da un indirizzo non registrato come riferito all’agente della riscossione; 1.2.
Art. 156, III comma, cod. proc. civ.
3 del codice di procedura civile per violazione/falsa applicazione dell’art. 156, III comma, cod. proc. civ., in una con l’art.
Art. 26, comma quinto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
civ., in una con l’art. 26, comma quinto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo il giudice dell’appello rilevato, in ogni caso, l’intervenuta sanatoria della invalidità della notifica eseguita.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 15979/2022
Le pur apprezzabili argomentazioni del Patrono di parte privata non possono essere accolte, non scalfendo le ragioni già esposte da questa Suprema Corte di legittimità con arresto a S.U. n. 15979/2022 e confermate più volte fino a Cass.
Cass. T., n. 16719/2025
15979/2022 e confermate più volte fino a Cass. T., n. 16719/2025.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5446/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 -ricorrente- contro SONIA DE ANGELIS, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA FONTI unitamente all’avvocato ERMINIO COLAZINGARI, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, alla via Gaggiano, 39 -controricorrente- avverso LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DEL LAZIO n.4477/2023 depositata i l 19/07/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Co : MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La contribuente Sonia De Angelis era destinataria di cartella di pagamento per debiti tributari all’esito di sentenza di secondo grado, divenuta definitiva. Avversava l’atto impositivo con plurimi motivi, senza trovare apprezzamento dal giudice di prossimità, ma la sentenza era riformata in appello, annullando l’atto esattivo sul motivo non essere stato notificato da casella PEC indicata nei pubblici registri degli indirizzi digitali.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, agitando due motivi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta censura a sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione/falsa applicazione dell’art. 3-bis, comma 1, della l. 21 gennaio 1994, n. 53, in combinato disposto con l’art. 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, avendo il giudice dell’appello erroneamente dichiarato invalida la notificazione della cartella di pagamento impugnata eseguita a mezzo PEC da un indirizzo non registrato come riferito all’agente della riscossione; 1.2.

Con il secondo motivo si prospetta censura a sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione/falsa applicazione dell’art. 156, III comma, cod. proc. civ., in una con l’art. 26, comma quinto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo il giudice dell’appello rilevato, in ogni caso, l’intervenuta sanatoria della invalidità della notifica eseguita.

2. Il primo motivo è fondato ed assorbente. Le pur apprezzabili argomentazioni del Patrono di parte privata non possono essere accolte, non scalfendo le ragioni già esposte da questa Suprema Corte di legittimità con arresto a S.U. n. 15979/2022 e confermate più volte fino a Cass. T., n. 16719/2025. Ed infatti, è stato affermato che in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.

3. Il primo motivo è dunque fondato ed assorbe in sé le doglianze del secondo. La sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopra espressi principi. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio