Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 34300/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to improper notification of hearing date after lawyer's death.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34300/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the cassation appeal against a regional tax commission decision, ordering the case to be remitted to a new docket. The primary procedural flaw was the failure to properly notify the hearing date to the appellant's personal representative following the death of their appointed lawyer. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed without first correcting this fundamental defect in service of process.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 166, co. 1 c.p.c.: The court must remand the case to a new docket when the notification of the hearing date fails to reach the party personally due to the death of their legal representative.

Parole chiave

Generato dall'IA
improper notification death of lawyer remission to new docket cassation procedure service of process fini dell'IVA indagine per frode iva ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 166, co. 1 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12845/2017 R.G. proposto da: CONCORDE ELECTRONICS SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SERA e domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIAn. 10295/32/16 depositata il 18/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO.

FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 10295/32/16 del 18/11/2016, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR), in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 8642 del 29/04/2015, accoglieva parzialmente l’appello proposto da Concorde Electronics s.r.l. (di seguito Concorde) avverso la sentenza n. 129/35/11 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse dalle società cartiere Aide s.r.l. e Deckom s.r.l., anche se in corso di causa l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) aveva rinunciato al recupero dei costi.

La controversia verteva, pertanto, unicamente sulla contestata indetraibilità dell’IVA. 2.Concorde impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 3.AE resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, a seguito del decesso del difensore di Concorde e del difensore domiciliatario, l’avviso di fissazione dell’udienza va notificato alla parte personalmente e detta notificazione non risulta andata a buon fine. Ne consegue la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo. 2.In conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.