Ordinanza Interlocutoria — n. 34299/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20834/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro CONCORDE ELECTRONICS SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SERA e domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIAn. 1554/28/17 depositata il 20/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 34299/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 20834/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro CONCORDE ELECTRONICS SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SERA e domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIAn. 1554/28/17 depositata il 20/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO.
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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20834/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro CONCORDE ELECTRONICS SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SERA e domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIAn. 1554/28/17 depositata il 20/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO.
FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 1554/28/17 del 20/02/2017 , la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava, in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 8643 del 29/04/2015, accoglieva parzialmente l’appello proposto da Concorde Electronics s.r.l. (di seguito Concorde) avverso la sentenza n. 128/35/11 della Commissionetributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emanato in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse dai soggetti cartiere Sice s.r.l., Vivavoce s.r.l., Futura di Vanbelli Massimo, Noef s.r.l., Marpas e Vidas, nonché per il recupero di IVA intracomunitaria non versata.
In corso di causa l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) aveva rinunciato al recupero dei costi. La controversia verte, pertanto, unicamente sull’IVA indebitamente detratta o non versata. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.Concorde resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, a seguito del decesso del difensore di Concorde e del difensore domiciliatario, l’avviso di fissazione dell’udienza va notificato alla parte personalmente e detta notificazione non risulta andata a buon fine.
Ne consegue la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo. 2.In conclusione, la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruol