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Ordinanza Interlocutoria — n. 34297/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands VAT appeal case to new hearing due to missing proof of timely appeal filing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34297/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding a late VAT declaration. The appellant argued the tax authority's appeal was untimely because the receipt of service was not produced, yet the court found the necessary evidence absent in the file. Consequently, the case was remanded to a new hearing to acquire the case files for a proper evaluation of the procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: When a party fails to produce evidence proving the timely filing of an appeal, the Court must remand the case to a new hearing to acquire the case files for a proper evaluation of the procedural defect.

Parole chiave

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VAT appeal timeliness missing receipt of service procedural defect remand to new hearing tax administration appeal dichiarazione fiscale tardiva sottrazione dell'iva differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione, è stato denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n.
Art. 327 c.p.c.
Art. 63 d.lgs. 546/1992
Art. 370 c.p.c.
Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che si è limitata a depositare, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., una memoria «al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art.
Art. 370 comma 1° c.p.c.
370 c.p.c., una memoria «al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1° c.p.c.».
art. 54 bis d.P.R. 633/1972
07120160000280464000 avente ad oggetto IVA per l’anno 2012, emessa a seguito di controlli automatizzati ex art. 54 bis d.P.R.
art. 30 d.P.R. 633/1972
Osservava, infatti, che le dichiarazioni annuali relative agli anni 2010 e 2011 erano state presentate, con grande ritardo, solo nel 2015 e, dunque, ben oltre il termine di novanta giorni dalle relative scadenze; la procedura adottata era pertanto legittima, giacché in base all’art. 30 d.P.R.
art. 370 c.p
Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che si è limitata a depositare, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., una memoria «al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art.
artt. 327 c.p
in relazione agli artt. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. Un. 8077/2012
Cass. n. 896/2014
8077/2012; Cass. n. 896/2014) e non risultando dalla produzione della ricorrente gli elementi necessari alla soluzione della stessa, occorre disporre, ai fini del decidere, l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito e, quindi, la causa va rinviata a nuovo ruolo.
sez. U n. 8077/2012
sez. U n. 8077/2012; Cass.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13750/2019 R.G. proposto da : MEDITERRANEO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 05289691213) , costituitasi in persona del liquidatore, Tommaso Iervolino, rappresentata e difes a dall'avvocato PIETRO GAETA(c.f. GTAPTR55R11F839A); -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE(c.f. 05363391001); -intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIAn. 4711/2018 depositata i l 16/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere GIOVANNI GALASSO.

FATTI DI CAUSA Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la Mediterraneo S.r.l. in liquidazione impugnava la cartella di pagamento n. 07120160000280464000 avente ad oggetto IVA per l’anno 2012, emessa a seguito di controlli automatizzati ex art. 54 bis d.P.R. 633/1972, in quanto l’Amministrazione aveva ritenuto che non potesse essere portato in detrazione il credito di € 35.385 maturato nel 2011, non essendo stata presentata la dichiarazione IVA relativa a quell’anno di imposta. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto procedere con la notifica di un avviso di accertamento e non della cartella di pagamento.

Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, osservando che, in caso di omessa dichiarazione annuale, il contribuente non poteva portare in detrazione l’eccedenza di IVA. La società si costituiva e resisteva all’impugnazione. Con sentenza n. 4711/2018, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello e compensava le spese. Osservava, infatti, che le dichiarazioni annuali relative agli anni 2010 e 2011 erano state presentate, con grande ritardo, solo nel 2015 e, dunque, ben oltre il termine di novanta giorni dalle relative scadenze; la procedura adottata era pertanto legittima, giacché in base all’art. 30 d.P.R. 633/1972 era possibile portare in detrazione solo l’eccedenza di IVA risultante dalla dichiarazione annuale; peraltro, ove in seguito fosse stata accertata l’effettività del credito, la contribuente avrebbe potuto chiedere il rimborso.

Escludeva altresì la violazione dell’art. 7 l. 212/2000, pure lamentata dalla società, giacché la cartella andava considerata unitamente all’avviso di irregolarità, notificato in precedenza, che conteneva tutte le indicazioni necessarie per comprendere la pretesa. Avverso tale sentenza, la Mediterraneo S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che si è limitata a depositare, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., una memoria «al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1° c.p.c.».

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione, è stato denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n.

4) c.p.c. in relazione agli artt. 327 c.p.c. e 63 d.lgs. 546/1992, in quanto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ad avviso della ricorrente, era stato proposto tardivamente (la sentenza di primo grado, non notificata, era stata pubblicata il 9/6/2016, mentre l’atto di appello era stato notificato l’11/1/2017); sebbene avesse eccepito tale circostanza con le proprie controdeduzioni in appello (a pag. 3), l’Amministrazione non aveva prodotto la ricevuta della spedizione dell’atto di appello tramite raccomandata, sicché doveva farsi riferimento, ai fini della valutazione tempestività, alla data del ricevimento.

Trattandosi di questione processuale che consente alla Corte di esaminare gli atti e i documenti (Cass. sez. U n. 8077/2012; Cass. n. 896/2014) e non risultando dalla produzione della ricorrente gli elementi necessari alla soluzione della stessa, occorre disporre, ai fini del decidere, l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito e, quindi, la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di acquisire i fascico