Cassation court dismisses tax appeal due to failure to prove receipt of summons notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision, which had rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment. The taxpayer argued that the tax authority failed to prove proper service of the appeal summons, violating procedural rights. The court held that without formal proof of receipt, the appeal was inadmissible and the authority's request for a deadline extension was untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to produce proof of service of the summons within the statutory period, and a request for a deadline extension must be filed strictly within twenty days prior to the hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 6220 / 20 1 8 R.G. propost o da : Bertolasi Luca (C.F.:BRTLCU63R09F205L), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. Giovanni Beverini, con domicilio digitale in atti; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore; –controricorrente – AVVISO DI ACCERTAMENTO IRESE IRAP 200 8 r.g. n. 6220/2018a.c.4/11/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, n.1049/2017, depositata in data 12 / 7 /20 1 7 ;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 4 novembre 2025 ; Fatti di causa Luca Bertolasi (d’ora in poi, anche “il contribuente”) ricevette, nella sua qualità di socio della società Numerodue s.r.l. in liquidazione la notifica di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate accertò maggiori redditi ai fini Ires e Irap per il 2008. Impugnato tempestivamente l’avviso di accertamento, la C.T.P. di Genova accolse il ricorso, ritenendo decaduta l’amministrazione dal termine per la notifica dell’atto impositivo.
Su appello dell’amministrazione, nella contumacia dell’appellato contribuente, la C.T.R. territoriale riformò la sentenza, rigettando l’originario ricorso contro l’avviso di accertamento. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entratesi difende con controricorso. Il contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione del combinato disposto dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 per tardività della produzione della cartolina di ricevimento della raccomandata di notifica dell’appello ed erronea qualificazione della stessa come duplicato (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.); violazione del generale principio del contraddittorio e giusto processo (art. 24 e 111, comma 2, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, il contribuente r.g. n. 6220/2018a.c.4/11/2025 Cons. est.
Angelo Napolitano censura la sentenza d’appello per error in procedendo: in assenza di costituzione dell’appellato, l’amministrazione che aveva proposto appello con raccomandata postale con avviso di ricevimento avrebbe dovuto dar prova del buon esito del procedimento notificatorio producendoin giudizio, entro il termine di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992,l’avviso di ricevimento compilato dall’agente postale. Nel caso di specie, l’amministrazione appellante non produsse nel giudizio di appello,entro il detto termine, l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto di impugnazione, né chiese di essere rimessa in termini per produrlo , con la conseguenza che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. 1.1.
Il motivo è fondato. Occorre premettere che, nel caso di specie, non può avere alcun rilievo che all’udienza di discussione fissata dinanzi alla C.T.R. della Liguria si fosse presentato, senza formalizzare la costituzione, il difensore del contribuente nel giudizio di primo grado, dichiarando a verbale che se l’Agenzia delle Entrate non avesse depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto di appello la notifica dello stesso sarebbe stata inesistente. Un effetto di sanatoria per raggiungimento dello scopo, infatti, si sarebbe potuto produrre solo se il contribuente appellato si fosse ritualmente costituito.
Ne consegue che, seguendo l’insegnamento di SS.UU. n. 3006/2008 , la richiesta di differimento avanzata nell’udienza pubblica d’appello dall’Ufficio, al fine di produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente l’atto di impugnazione, era inammissibile, sia perché quella richiesta di differimento non poteva equipararsi ad una formale richiesta di rimessione in termini, sia perché una richiesta di rimessione in termini avrebbe dovuto essere proposta entro venti r.g. n. 6220/2018a.c.4/11/2025 Cons. est. Angelo Napolitano giorni liberi prima dell’udienza di discussione ex art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (SS.UU., n. 3006/2008, cit., §8).
L’appello dell’amministrazione, dunque, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. 2.Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione del combinato disposto degli artt. 16, 17 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992e degli artt.24 e 111 Cost. per inesistenza della notifica del ricorso in appello – mancata costituzione del contribuente – violazione dei princìpi del rispetto del contraddittorio e del giusto processo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
3. E’ accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c. Non vi è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, in quanto il contribuente (vincitore) non svolse, in detta sede, attività difensiva. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del contribuente, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro settemila per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, Iva e c.p.a. come p