Cassation appeal dismissed; tax assessment extinguished by contribution payment under simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished due to the payment of rates under the simplified settlement procedure. The taxpayer successfully proved the payment of installments for the 2004 tax assessment regarding participation income, which legally terminated the dispute. Consequently, the Court ruled that the subject matter of the controversy ceased to exist, dismissing the appeal without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: Payment of rates under the simplified settlement procedure extinguishes the judicial proceeding by cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 26972 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Scordo Graziangelo, (C.F.: SCR GZN74T10E017U), rappresentato e difeso dall’Avvocata Giuseppina Pistone, in virtù di procura speciale allegata a memoria di costituzione di nuovo difensore, con domicilio digitale in atti; AVVISO DI ACCERTAMENTO IVA E IRAP2004 r.g. n. 26972/2017a.c.4 /11/2025 Cons. est.
Angelo Napolitano –controricorrente – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA - CATANIA , n. 1 698 / 18/ 1 7 , depositat a in data 11/5/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 4 novembre 2025 ; Rilevato che: Nei confronti di Graziangelo Scordo (d’ora in poi, anche “il contribuente”) fu emesso un avviso di accertamento per l’anno 2004 , con riferimento al reddito di partecipazione in misura del 25% nella società Scordo Filippo C. s.a.s. di Antonino Scordo.
Il contribuente impugnò detto avviso di accertamentoe risultò vincitore sia in primo grado chedinanzi alla C.T.R., che confermò la sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe. Resiste con controricorso il contribuente, che deposita domanda di definizione agevolata della controversia pendente, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018,conv. con modificazioni nella legge n. 136 del 2018, con prova delle rate versate. Considerato che: Il contribuente ha versato in atti le quietanze di pagamento delle rate della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 , sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, r.g. n. 26972/2017a.c.4 /11/2025 Cons. est. Angelo Napolitano da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma