Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34195/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment due to statutory suspension of procedural deadlines during the COVID-19 emergency period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34195/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal against a tax assessment because the Regional Tax Commission incorrectly declared it inadmissible for being late. The appellant argued that the appeal, filed in July 2020, was timely due to statutory suspensions of procedural deadlines enacted during the COVID-19 emergency. The court agreed, ruling that the legislative measures suspending time limits rendered the filing valid despite the apparent expiration of the standard semester deadline.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 83 d.l. 17/2020; Art. 36 d.l. 23/2020: The suspension of procedural deadlines enacted during the COVID-19 emergency period renders an appeal timely even if filed after the standard semester deadline has expired.

Parole chiave

Generato dall'IA
COVID-19 emergency suspension of deadlines tax appeal admissibility procedural time limits Cassation cassation tempestività tributaria opposizione tardiva tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt.
Art. 38 e 51 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Art. 327 c.p.c.
546, dell’art. 327 c.p.c., dell’art.
Art. 83, commi 2 e 21, d.l. 17.3.2020 n. 18
327 c.p.c., dell’art. 83, commi 2 e 21, d.l. 17.3.2020 n. 18 conv.
Art. 36 d.l. 8.4.2020 n. 23
e dell’art. 36 d.l. 8.4.2020 n. 23 conv.
art. 327 c.p
546, dell’art. 327 c.p.c., dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 20631-2021proposto da: CHIARELLO STEFANIA, rappresentatae difesa dall’Avvocato LOREDANA MACCORAgiusta procura speciale in atti -ricorrente- contro RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 204 /202 1 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella SICILIA, depositat a il 12/1/202 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2025dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO.

FATTI DI CAUSA Stefania Chiarellopropone ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe , con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello avverso la sentenza n. 6554 /2019 della Commissione tributaria provinciale di Messina, in rigetto del ricorso avverso cartella di pagamento tasse automobilistiche 2014. Riscossione Sicilia S.p.A.è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 38 e 51 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 83, commi 2 e 21, d.l. 17.3.2020 n. 18 conv. e dell’art. 36 d.l. 8.4.2020 n. 23 conv. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato inammissibile l’appello, notificato in data 7 luglio 2020, poiché proposto oltre il termine semestrale del deposito della sentenza di primo grado (16 dicembre 2019), senza tenere conto della sospensione di tutti i termini processuali ai sensi dell’art. 83 d.l. n. 27/2020 cit. 1.2.

La doglianza è fondata. 1.3. La sentenza di primo grado è stata depositata in data 16 dicembre 2019. 1.4. Successivamente è intervenuto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e l’art. 83, comma 2, (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e concernente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) del decreto legge n. 18 del 2020 ha previsto la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020. 1.5.

Il successivo d.l. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 eraprorogato all'11 maggio 2020. 1.6. La notifica dell’appello, avvenuta il 7 luglio2020, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale, risulta pertanto tempestiva.

2. Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e, stante la necessità di accertamenti in fatto relativamente ai motivi di gravame relativi alla prescrizione della pretesa tributariain oggetto, la causa va rinvi ata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del