Cassation court quashes tax appeal judgment for insufficient proof of heir acceptance beyond mere succession filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court quashed the Regional Tax Commission's decision, which had rejected a taxpayer's appeal against a vehicle tax assessment. The taxpayer argued she was the sole heir of the deceased vehicle owner based on her marriage and a succession filing. The court ruled that a succession declaration alone does not prove acceptance of the inheritance, which requires explicit or tacit acceptance under civil law principles. Consequently, the judgment was overturned and the case remanded for a new trial with proper evidence of heir status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 485 c.c.: A mere succession declaration following an opening does not constitute acceptance of inheritance; the creditor must prove the heir's actual assumption of the quality, which cannot be inferred solely from a tax-related notification.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15150/2021 R.G. proposto da: GIARDINA VINCENZA, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Pietro Bruccheri -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n.7130/20, depositata il 7/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere CARMELA ROMANO.
FATTI DI CAUSA Proposto, da Vincenza Giardina, ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 08010045 del 26/10/2011, relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2008, notificatole quale coniuge del deceduto intestatario dell'autovettura targata CL239743 (Gaetano Bruccheri), la C.T.P. di Caltanisetta ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 7130/20, depositata il 7/12/2020, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha respinto il ricorso della contribuente, oltre a condannarla alla rifusione delle spese giudiziali.
Contro la sentenza Vincenza Giardina ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita mediante controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt.2727 e 2729 c.c., in relazione all’ art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello ritenuto dimostrata - in capo alla Giardina -la qualità di erede di Gaetano Bruccheri, intestatario del veicolo targato CL239743, cui era riferita la tassa automobilistica oggetto dell’impugnato avviso di accertamento, unicamente sulla base della denuncia di successione edel rapporto di coniugio tra la contribuente e l'intestatario dell'autovettura. 1.1.
Il motivo è fondato. 1.2. Come noto (in termini Cass. 13639/2018; 8053/2017), la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche l'accettazione da parte del chiamato, mediante 'aditio'o per effetto di pro herede gestio oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Spetta, quindi, a colui che agisca nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius , l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (Cass. 8053/17, cit.). 1.3.
Né può dirsi che l'amministrazione finanziaria sia priva di strumenti volti a fronteggiare l'incertezza, nella realizzazione della pretesa impositiva, derivante dal protratto stato di delazione ereditaria, spettando ad essa, in quanto creditrice, la potestà di far fissare un termine per l'accettazione, ovvero di far nominare un curatore dell'eredità giacente, così come spetta ad essa, una volta intervenuta, in ipotesi, la rinuncia, il diritto di eventualmente impugnarla in presenza dei presupposti ex art.524 c.c. 1.4. Deve, pertanto, escludersi che l'assunzione della qualità di erede possa desumersi dalla mera denuncia di successione, che non importa accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimento di contenuto prevalentemente fiscale (consistente in una mera notizia all'amministrazione finanziaria), diretto ad evitare l'applicazione di sanzioni, che di per sé non denota in modo univoco la volontà di accettare l'eredità e rientra tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 c.c. (Cass. 2940/2024; 3214/2023 e 30761/2022, tra le medesime parti; 10729/2009; 4783/2007; 4756/1999). 1.5.
Orbene, nella fattispecie in esame, la CTR, non attenendosi ai suddetti principi, ha fondato la prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità solo sulla dichiarazione di successione e sul rapporto di coniugiotra la contribuente e l'intestatario dell'autovettura, non risultando dalla sentenza impugnata la valorizzazione di altri elementi indiziari da parte dell'Agenzia (quali, ad es., la disponibilità dei beni componenti l'asse ereditario e la presentazione dei redditi per conto del de cuius). 1.6. P.Q.M cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema