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Ordinanza — n. 34185/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on car tax, ruling external res judicata does not extend across different tax years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34185/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Roberto Teseo's appeal against the Lazio Region regarding unpaid 2013 vehicle tax. Teseo argued that a prior unchallenged judgment establishing the tax debt ended in 2006 should bar the claim for 2013 under the principle of external res judicata. The court held that this principle does not extend to different tax periods because each year represents an autonomous factual assessment, and the vehicle was actually demolished in 2020, not sold. Consequently, the appeal was dismissed, and Teseo was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 2909 cod. civ.; Art. 360, para. 1, no. 3, cod. proc. civ.: The principle of external res judicata does not extend to different tax periods regarding the same vehicle, as each period constitutes an autonomous factual assessment.

Parole chiave

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external res judicata tax autonomy vehicle tax liability factual assessment Cassation appeal spese del veicolo a motore rimborso dell'IVA tassa sui veicoli

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 cod. civ.
Col primo motivo di ricorso, si denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art.
Art. 360, para. 1, no. 3, cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 132, para. 2, no. 4, cod. proc. civ.
Col secondo motivo,il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132, secondo comma, num.
Art. 36 d.lgs. n. 546/1992
e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.
Art. 111, comma 6, Cost.
Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n.
art. 86 cod. proc. civ
5/G, presso il suo studio, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 cod. proc. civ.
art. 2909 cod. civ
Col primo motivo di ricorso, si denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13916/2006
Cass. n. 13248/2020
Cass. n. 17196/2020
Cass. n. 23580/2025
Cass. n. 23577/2025
Cass. n. 7090/2022
Cass. n. 22598/2018
Cass. sez. U. n. 8053/2014
Cass. n. 22748/2025
Cass. n. 13366/2016
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2862/2021 R.G. proposto da: TESEO ROBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, via Eleonora Duse n. 5/G, presso il suo studio, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 cod. proc. civ. -ricorrente - contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27, presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosa Maria Privitera - controricorrente - avverso la sentenza della COMMISSIONE TIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n.1956/2020, depositata il 25/6/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal Consigliere CARMELA ROMANO. FATTI DI CAUSA Proposto, da Roberto Teseo, ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720160076403508, avente ad oggetto l’omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2013, recante l’importo complessivo di euro 326,00, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha respinto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 1956/2020, depositata il 25/6/2020, ha rigettato l’appello del contribuente, oltre a condannarlo alla rifusione delle spese.

Contro la sentenza il Teseo ha proposto ricorso per cassazione, mentre la Regione Lazio si è costituita mediante controricorso. Entrambi hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo di ricorso, si denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello respinto l’eccezione di giudicato esterno, sollevata dal ricorrente deducendo chela Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con diverse sentenze non impugnate, avesse escluso la debenza della tassa automobilistica per la vettura targata AS192LH a decorrere dal primo anno successivo alla perdita del possesso del veicolo, e cioè dal 2006.

Il motivo è infondato. 1.1. In ordine all’applicabilità ai rapporti di durata, in materia tributaria, dell’efficacia del giudicato esterno, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo di imposta, questa Corte, con sentenza a sezioni unite n. 13916 del 2006, ha affermato il seguente principio di diritto: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.

Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente”. 1.2.

Successivamente, sul tema, questa Corte, con sentenza n. 4832 del 2015, ha precisato che, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengono in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale (fatti, cioè, che, pur essendo unici, producono, per previsione legislativa, effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta) o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata.

Al di fuori di dette ipotesi, va, dunque, esclusa l’efficacia estensiva del giudicato. In definitiva, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche non si estende agli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (cfr. Cass. n. 13/2025; n. 32747/2022; n. 25516/2019; n. 7417/2019; n. 17660/2018). 1.3. Orbene, in applicazione dei su esposti principi, non ritiene questa Corte di condividere la tesi difensiva del contribuente, non potendo, nella specie, ravvisarsi alcun vincolo di giudicato. Ed invero, i giudici tributari hanno accertato che il Teseo ha perso “la disponibilità della vettura” nel 2005, in conseguenza della consegna del veicolo ad un rivenditore di auto affinché lo alienasse a terzi, ma l’accertamento non può che riguardare lo specifico periodo di imposta cui la decisione si è riferita, esclusa, quindi, l’estensibilità del giudicato a diverse annualità, trattandosi di accertamento che ha avuto ad oggetto un fatto non necessariamente destinato a protrarsi anche in seguito.

D’altronde, nel caso di specie, è pacifico che la vettura non sia stata più venduta ma che, invece, sia stata consegnata per la demolizione nel 2020, a conferma della temporaneità del fatto controverso alla base della sentenza di cui si invoca il giudicato.

2. Col secondo motivo,il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per aver la C.G.T. escluso il giudicato con motivazione apparente. 2.1 La doglianza è infondata. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018; sez.

U. 8053/2014). Non è, però, questo il caso di specie, avendo il giudice di appello dato conto delle ragioni poste alla base del rigetto dell'eccezione di giudicato esterno, ritenendo che il giudicato non fosse estensibile a “diversi ed autonomi periodi di imposta”. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrente impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).

La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali, ed accessoricome per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se