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Ordinanza — n. 34138/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal regarding invalid tax notice due to retroactive application of new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34138/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax authority's appeal against the lower tribunal's decision to invalidate a tax notice. The taxpayer argued the notice was invalid because it was served at the wrong address, while the authority claimed the taxpayer had knowledge of the debt. The court ruled that the new law regarding the right to sue applies retroactively to pending appeals, requiring the taxpayer to prove the prejudice caused by the invalid notification.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; Art. 360, c.p.c.: The right to sue in tax proceedings is a dynamic condition that can be reconfigured by subsequent laws, allowing the application of new procedural rules to pending appeals to verify the existence of legal interest.

Parole chiave

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retroactive application of law invalid tax notice right to sue tax appeal procedure domicile vs residence procedural novella tax collection enforcement notificazione viziata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
Nello specifico, è stato affermato che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
d.l. n. 146 del 2021
3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l.
l. n. 215 del 2021
art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
Francesco Paolo Sciuto si recava presso gli uffici catanesi di Riscossione Sicilia s.p.a., richiedendo estratto di ruolo dei propri debiti tributari, venendo ivi a conoscenza di una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R.
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 26283/2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5620/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 -ricorrente- contro FRANCESCO PAOLO SCIUTO -intimato- avverso LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA n. 8065/2022 depositata i l 29/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Co :

MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA In data 3 febbraio 2016 il contribuente sig. Francesco Paolo Sciuto si recava presso gli uffici catanesi di Riscossione Sicilia s.p.a., richiedendo estratto di ruolo dei propri debiti tributari, venendo ivi a conoscenza di una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, notificata il 29 luglio 20915 di cui non aveva notizia. Investiva della questione il giudice di prossimità, dove si accertava che la notifica era stata espletata presso la sig.a Giuseppa Messina, qualificatasi suocera, ma presso il di lei domicilio, non coincidente né con la residenza, né con il domicilio fiscale del sig.

Sciuto. Il collegio di primo grado negava l’interesse ad agire, poiché la conoscenza dell’estratto era avvenuta su richiesta e non per notifica di pretesa creditoria da parte del Fisco. Spiccava appello la parte contribuente, protestando l’interesse ad agire, chiedendo accertarsi l’irrituale notifica della cartella e la decadenza del diritto. Il collegio del riesame rilevava la novellazione in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo di cui alla l. n. 215/2021, ma intervenuta successivamente alla proposizione dell’appello. Quindi, esaminati gli atti, giudicava non valida la notifica della cartella di pagamento in quanto non effettuata nel luogo di residenza del ricorrente, a persona diversa dallo stesso, non risultando dimostrato da parte degli Uffici resistenti, che il luogo di notifica corrisponde a quello del domicilio fiscale, diverso da quello di residenza, nel qual caso la notifica sarebbe stata valida.

Con l’ulteriore conseguenza che l’Agenzia delle Entrate non ha evitato la decadenza prevista dal citato articolo 25, del d.P.R. n. 602/73. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Agenzia delle entrate – Riscossione, successore universale ex lege di Riscossione Sicilia s.p.a., con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo, mentre è rimasta intimata la parte privata. CONSIDERATO 1. Viene proposto unico motivo di ricorso. 1.1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 (introdotto dall’articolo 3-bis, del decreto-legge del 21 ottobre, n.146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nella sostanza rappresentando la valenza retroattiva della citata novella applicabile già al giudizio di appello, nel corso del quale è intervenuta.

2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. Sul punto è intervenuta questa Corte a Sezioni unite (come, peraltro, ha dato atto la sentenza in scrutinio, anche se al momento della decisione non era stata ancora pubblicata la sentenza, di cui non ha potuto tenere conto), affermando l’applicazione ai giudizi in corso della prefata novella, con la conseguente verifica della sussistenza dell’interesse ad agire, come “plasmato” (secondo le parole delle Sezioni unite) in base alle evenienze fattuali e normative. 2.1. Nello specifico, è stato affermato che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (così Cass.

S.U. n. 26283/2022). 2.2. Nel caso di specie, la parte privata non è costituita, né quindi in condizioni di spiegare difese, posto che la questione viene trattata in adunanza camerale, senza quindi discussione, cui avrebbe potuto partecipare la parte che non ha notificato controricorso nei termini. Né è possibile alla parte intimata di presentare memorie. In concreto, quindi, si evince che la nuova disposizione non comporta l’automatica inammissibilità dei ricorsi avverso l’estratto di ruolo, ma i contribuenti devono dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell’impugnazione.

Nel caso di specie il contribuente dovrà farlo in sede di rinvio.

3. Donde il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopra indicati principi. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anch