Cassation Court remits VAT refund case to lower court regarding two-year vs ten-year limitation period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by the Revenue Agency against the Regional Tax Commission's partial ruling on a VAT refund claim. The Agency argued for inadmissibility of new exceptions and the application of a ten-year prescription period, while the taxpayer contended for a two-year limitation. The Court deemed the distinction between the two-year limitation and the ten-year prescription period a matter of general legal principle requiring further examination, thus remitting the case for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 d.lgs. 546/1992; Art. 30 ter D.P.R. 633/1972: The Court establishes that the distinction between the two-year limitation period for VAT refunds and the ten-year ordinary prescription period constitutes a question of general legal principle requiring further examination by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25543/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro CANDITONE PASQUALE -intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIAn. 2875/08/22 depositata il 24/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 2875/08/22 del 24/03/2022, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 9762/32/20 della Commissionetributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Pasquale Canditone, socio accomandatario e liquidatore della estinta Euro Carni s.a.s., nei confronti di un diniego di rimborso del credito IVA relativo all’anno d’imposta 2010. 1.1.La CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE evidenziando che:
a) le nuove eccezioni dell’Amministrazione finanziaria formulate in sede di appello erano inammissibili;
b) l’istanza di rimborso era proposta anche dal sig. Pasquale Canditone, quale ex socio di Euro Carni s.a.s.;
c) essendosi estinta la società, l’erronea compilazione della dichiarazione non poteva incidere sul diritto al rimborso, che si prescriveva in dieci anni;
d) il sig. Canditone aveva provato la sussistenza del credito IVA di cui aveva chiesto il rimborso;
e) la cifra da rimborsare era, peraltro, inferiore a quella richiesta, come riconosciuto dalla stessa ricorrente. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.Pasquale Canditone restava intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso AE deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la novità e, dunque, l’inammissibilità delle eccezioni proposte dall’Ufficio nell’atto di appello.
Tali eccezioni riguardano. 1.1.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e /o falsa applicazione dell’art. 30 terdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR ritenuto la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso in ragione dell’omesso deposito della dichiarazione IVA. 2.La fattispecie all’esame del Collegio nella presente controversia riguarda la richiesta di rimborso effettuata dall’ex socio diversi anni dopo l’estinzione della società e concernente un credito IVA maturato da quest’ultima, esposto in detrazione in una dichiarazione inoltrata tardivamente, in epoca successiva all’estinzione della società. 2.1.Più specificamente, la principale questione di diritto da affrontare concerne l’applicabilità all’istanza di rimborso del termine di decadenza biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 ovvero del termine di prescrizione ordinario decennale; questione da esaminare alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia della UE e, in particolare, della recente sentenza 5 dicembre 2024, in causa C-680/23, Modexel. 3.Poiché la suddetta questione assume rilevanza nomofilattica, anche in ragione dell’orientamento assunto da questa Corte, appare opportuno rinviarne la trattazione alla pubblica udienza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eve