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Ordinanza Interlocutoria — n. 34125/2025 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to verify if debt extinguished by simplified payment covers the specific tax notice in dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34125/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new role to verify if the debt extinguished by the simplified payment procedure covers the specific tax notice in dispute. The taxpayers claimed the debt was settled under the 'rottamazione-quater' scheme, but the Agency of Revenue argued the payment cartels did not include the contested registration tax. The court decided to suspend the proceedings only if the payment document explicitly refers to the exact tax notice at issue.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236; Art. 12-bis d.l. 84/2025: The effective perfection of a simplified payment definition for debt extinction requires the payment document to explicitly cover the specific tax claim in question.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified payment procedure debt extinction registration tax tax notice coverage procedural suspension rottamazione-quater Cassazione remand imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 236 of Law n. 197/2022
con nota depositata in data 12 gennaio 2024, in termini ribaditi con quella prodotta il 29 luglio 2025, i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, dando conto di aver presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n.
Art. 12-bis of D.L. 84/2025
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Testo completo

INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16139/2020 del ruolo generale, proposto DA LO GIUDICE MARIA (codice fiscale LGD MRA 70H68 G282 Q) E INGUANTA FRANCESCO (codice fiscale NGN FNC 65A18 G282 I), rappresentati e difesi, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv. Marco Ripamonti (codice fiscale RPM MRC 62L07 M082 X). - RICORRENTI – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587). - CONTRORICORRENTE – F i r m a t o D a :

L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 16139/2020 per la cassazione della sentenza n. 5609/10/2019 della Numero sezionale 7673/2025Numero di raccolta generale 34125/2025 Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 3 Data pubblicazione 25/12/2025 ottobre 2019. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 novembre 2025 dal Consigliere Ugo Candia. RILEVATO CHE:

1. oggetto del contendere è l’avviso di liquidazione in atti con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l’imposta di registro non versata per l’acquisto della prima casa, siccome avente le caratteristiche di casa di lusso;

2. la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 19863/47/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma;

3. i suindicati ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato l’8 giugno 2020, formulando tre motivi di impugnazioni;

4. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 20 luglio 2020;

5. con nota depositata in data 12 gennaio 2024, in termini ribaditi con quella prodotta il 29 luglio 2025, i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, dando conto di aver presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197/2022. CONSIDERATO CHE:

1. come sopra anticipato gli istanti hanno rappresentato e documentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione in considerazione F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 16139/2020 di quanto disposto dall’art. 1, comma 231 e ss., della legge n. Numero sezionale 7673/2025Numero di raccolta generale 34125/2025 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater) che – per quanto Data pubblicazione 25/12/2025 rileva - prevede che: - «Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento» (comma 231); - «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti» (comma 236). 2. - l’art. 12-bis d.l. 84/2025 (convertito con modifiche dalla legge n. 108/2025), con norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata ha stabilito che «Il secondo periodo del F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a :

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 16139/2020 comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. Numero sezionale 7673/2025Numero di raccolta generale 34125/2025 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei Data pubblicazione 25/12/2025 giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata» 3. dall’esame della documentazione prodotta (priva della domanda di definizione agevolata) emerge che la procedura ha riguardato la cartella di pagamento n. 09720220051806016000, laddove il titolo di cui si discute è l’avviso n. 20131T019673000 (e non - come asserito- la citata cartella), e non risulta documentato che la predetta cartella abbia contemplato anche la pretesa oggetto di giudizio; 4.

è, quindi, necessario acquisire la suddetta evidenza circa la riferibilità della cartella di pagamento, oggetto di definizione, alla pretesa impositiva di cui all’avviso di liquidazione in contestazione;F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 16139/2020 Numero sezionale 7673/2025 5. è, altresì, opportuno che, con propria nota,Numero di raccolta generale 34125/2025 l’Agenzia Data pubblicazione 25/12/2025 prenda posizione sulla predetta richiesta.

P.Q.M.

la Corte rinvia a nuovo ruolo per acquisire la documentazione e la nota indicata in parte motiva, assegnando termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza,